Il credito al consumo è una particolare tipologia di prestito, solitamente a breve termine, finalizzata, come dice il nome, all’acquisto di un bene o servizio da parte del sottoscrittore. In alcuni casi, si parla sempre di credito al consumo anche per la rateizzazione di una spesa sostenuta dal beneficiario. Si tratta, tuttavia, di un’ampia categoria di prestiti che comprende anche il credito collegato, il prestito personale, la cessione del quinto di stipendio o persone e il credito revolving (in italiano credito rotativo). Prima di analizzare le caratteristiche del credito al consumo, è bene fare una panoramica su queste diverse sottocategorie.
Tipologie di credito al consumo
Il prestito personale è una tipologia di credito non finalizzata: è pertanto possibile ricorrervi per finanziare l’acquisto di beni mobili, immobili e servizi, ma non è vincolato da questi, sebbene l’istituto di credito potrebbe chiedere al cliente come intende spendere l’ammontare di denaro prestato.
La cessione del quinto, invece, è accessibile solamente a dipendenti (pubblici o privati) e a pensionati, poiché il garante è il datore di lavoro o l’ente pensionistico. Le rate vengono sottratte dallo stipendio mensile, fino ad un massimo del 20% dello stesso al netto degli oneri tributari.
Il credito collegato, come suggerisce il nome, è vincolato all’acquisto di uno specifico bene o servizio da parte del beneficiario: la somma di denaro viene erogata solamente per acquistare quel bene e nient’altro.
Infine, il credito revolving è simile al fido: pagando una rata mensile è possibile ottenere un credito che può essere speso dal cliente senza fine, attraverso l’utilizzo di una carta. Se, da un lato questa soluzione è particolarmente appetibile, dall’altro è anche vero che, solitamente, è caratterizzato da TAN e TAEG particolarmente elevati rispetto alle altre tipologie menzionate.

Cosa considerare nella valutazione delle proposte
Ciò premesso, tutta la categoria del credito al consumo ha caratteristiche generali comuni, implementate, poi, da caratteristiche specifiche per ogni sottocategoria. Per ottenere un credito al consumo è necessario, prima di tutto consultare le varie proposte: online sono sempre consultabili sui siti ufficiali delle banche o sui siti che comparano le varie offerte. In particolare, alcune sono le voci a cui bisogna fare attenzione: l’ammontare di denaro totale erogato, quello da restituire, la rata mensile, il TAN (Tasso annuale nominale), ossia il tasso di interesse annuale applicato e il TAEG (Tasso annuale effettivo globale), che comprende sia gli interessi che gli oneri di gestione.
Come rivolgersi alla banca
Una volta scelta l’offerta che si preferisce, è necessario consultare l’istituto di credito nelle modalità prevista: online, in filiale o a domicilio. Il colloquio precontrattuale è un passaggio necessario e di particolare importanza poiché il sottoscrittore riceverà tutte le informazioni relative al contratto riassunte in un documento chiamato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Trattandosi di un modello europeo, questo ha tutti i campi obbligatori inseriti e complitati in modo da rendere trasparenti i dettagli richiesti e facilmente confrontabili proposte alternative dello stesso o di un diverso istituto. Dopo aver preso visione di tale documento è altresì possibile richiederne una copia, che deve essere necessariamente rilasciata.
Valutazione della banca
A questo punto, se il cliente mostra il proprio interesse nei confronti della proposta visionata, la banca procede con la valutazione del cliente: si tratta di un’indagine svolta, seguendo le linee guida della Banca d’Italia, che questa compie per assicurarsi che il sottoscrittore sia affidabile. A seguito di tale studio, l’istituto di credito può decidere di accettare il cliente e quindi procedere alla firma del contratto scritto, o di rifiutare la concessione del prestito. Nel primo caso si procede con la firma della copia originale del contratto, depositata e conservata presso la banca, e la consegna di una copia al cliente.
Il contratto è libero, ma è necessario che comprenda alcune informazioni, tra le quali, il tipo di credito, la durata, le condizioni, TAN, TAEG, i dettagli della rata e le spese di gestione con eventuali oneri notarili. Entro 14 giorni dalla firma, il sottoscrivente può recedere senza dover presentare le proprie motivazioni scritte. Il secondo caso, cioè il rifiuto del credito, può avvenire per diversi motivi, tra i quali l’inscrizione del cliente in una centrale rischi.
E se il prestito viene rifiutato?
Se il prestito viene negato, il cliente viene segnalato al CRIF, centrale rischi, e il nominativo viene inserito all’interno di una banca dati, consultabile da altre banche in fase di indagine precontrattuale. Questa segnalazione non deve essere confusa con quella come cattivi pagatori presso la centrale rischi della Banca d’Italia. Infatti, tale iscrizione dura solamente 30 giorni e non preclude la possibilità di chiedere altri prestiti al termine di quell’arco temporale. In conclusione, l’ottenimento di credito al consumo è una procedura semplice, ma è necessario curarsi che vengano seguiti tutti passaggi previsti dalla legge e dalla normativa a tutela del cliente.