Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sui tributi regionali e locali, l'ultimo tassello di una riforma fiscale che il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha definito «un traguardo che possiamo definire storico»: 29 decreti legislativi, otto dei quali testi unici, varati a ridosso della scadenza della delega fissata al 29 agosto 2026. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico: il provvedimento ridisegna l'architettura della compliance territoriale importando nel fisco locale strumenti già collaudati dall'Agenzia delle Entrate. Lettere di compliance, avvisi bonari e ravvedimento operoso, finora appannaggio del fisco erariale, vengono estesi a IMU, TARI e canone unico; l'accertamento esecutivo, già in vigore per i tributi erariali e comunali, si applica ora anche a quelli regionali, incluso il bollo auto.
Il significato di questa convergenza sta in un dato: nel 2025 la compliance su scala nazionale ha prodotto 3,3 miliardi di euro di gettito. Trasferire lo stesso approccio agli enti territoriali significa provare a replicare quel risultato su una platea di tributi storicamente meno presidiati dal punto di vista dell'adempimento spontaneo. La posta in gioco è alta anche per i Comuni, che con la modifica dell'articolo 11 del decreto vedranno salire dal 50% al 100% la quota delle maggiori somme accertate e riscosse destinata all'ente: un incentivo diretto a potenziare i controlli.
Una delega chiusa senza l'intesa delle Regioni
Il percorso del decreto è stato tutt'altro che lineare. Il testo era stato licenziato in via preliminare il 9 maggio 2025, rimanendo fermo oltre un anno nella fase istruttoria con Regioni ed enti locali. Il 28 luglio 2026 la Conferenza Unificata ha formalizzato la mancata intesa, con il voto contrario di cinque Regioni guidate dal centrosinistra: Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana e Sardegna.
Il nodo del contendere riguarda la compartecipazione all'IRPEF destinata a sostituire l'addizionale regionale: le Regioni contestano un meccanismo statico che non segue la crescita del gettito territoriale, mentre i Comuni hanno sollevato la questione delle risorse per il trasporto pubblico locale. Il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli ha parlato di posizioni «non facilmente conciliabili». Il giorno successivo, il Consiglio dei ministri ha adottato una deliberazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 281/1997, la norma che consente di procedere senza intesa quando questa non viene raggiunta entro 30 giorni. Le commissioni parlamentari hanno poi espresso pareri favorevoli con osservazioni il 3 agosto 2026, chiedendo di rivedere le decorrenze di tutte le disposizioni. Quali richieste siano state recepite sarà chiaro solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La compliance territoriale: lettere, avvisi e un nuovo rapporto con il contribuente
Il cuore del cambiamento sta nell'articolo 3 del decreto, che consente a Comuni e Regioni di inviare lettere di compliance e avvisi bonari prima di avviare qualsiasi attività di accertamento. È lo stesso modello che l'Agenzia delle Entrate utilizza da anni per i tributi erariali: l'ente segnala al contribuente anomalie o irregolarità rilevate, fornendo i dati che hanno generato la segnalazione e invitando a fornire elementi a sostegno o a regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte.
Il contribuente ha due strade: mettersi in regola seguendo le istruzioni ricevute, oppure, entro 60 giorni, richiedere chiarimenti sui dati trasmessi, inviare ricevute di versamento e documenti utili a segnalare elementi non considerati nei controlli. È un approccio che punta sul contraddittorio preventivo piuttosto che sull'accertamento unilaterale, e che sul fronte erariale ha dimostrato di funzionare: i 3,3 miliardi del 2025 rappresentano un risultato che la riforma cerca di estendere su scala locale.
Sul fronte sanzionatorio, il decreto introduce un principio di proporzionalità che distingue tra condotte: la sanzione piena scatta per l'omessa dichiarazione, mentre una misura ridotta è prevista per la dichiarazione infedele. Per l'IMU è previsto un modello dichiarativo unico e telematico valido su tutto il territorio nazionale.

Lo sconto per addebito diretto e i limiti dell'IMU
Una delle misure più interessanti per incentivare l'adempimento spontaneo riguarda lo sconto per chi attiva l'addebito diretto su conto corrente o postale. Il decreto interviene sull'articolo 118-ter del decreto Rilancio del 2020, consentendo a Regioni ed enti locali di stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe, oppure uno sconto fisso alternativo alla percentuale. Viene inoltre definita la possibilità di fissare un importo massimo sul quale calcolare il beneficio: per esempio, se l'agevolazione è del 5% ma il tetto è di 1.000 euro, sarà questa la cifra scontata indipendentemente dalla somma dovuta.
L'applicazione pratica riguarda soprattutto la TARI e gli altri tributi locali. L'IMU resta esclusa da qualsiasi trattamento di favore: essendo versata tramite F24 e incidendo sui meccanismi perequativi del Fondo di solidarietà comunale, non può beneficiare di sconti legati alle modalità di pagamento. È un limite tecnico, non politico: la struttura del tributo, incardinata nel sistema dei trasferimenti statali, non consente margini di manovra agli enti locali sul fronte della premialità.
Cosa cambia davvero: i quattro effetti sistemici
L'allineamento al modello erariale. Comuni e Regioni potranno gestire l'intero ciclo della compliance con strumenti già rodati dall'Agenzia delle Entrate: lettere, avvisi bonari, ravvedimento. L'obiettivo non è moltiplicare gli accertamenti, ma far emergere base imponibile senza passare per il contenzioso. È lo stesso principio che ha reso efficace la compliance nazionale: segnalare prima, sanzionare dopo.
L'accertamento esecutivo regionale. L'avviso di accertamento emesso dalla Regione diventa titolo esecutivo senza bisogno di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale. I termini per l'azione esecutiva scendono a 60 giorni dalla notifica, contro i 180 attuali. Significa che le imprese con flotte di veicoli o partite debitorie su tributi regionali dovranno monitorare le posizioni con maggiore tempestività: il margine tra notifica e pignoramento si riduce di due terzi.
La transazione fiscale allargata. Le commissioni parlamentari hanno chiesto di estendere ai tributi di Regioni ed enti locali le disposizioni del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019). Tradotto: un imprenditore in squilibrio patrimoniale potrà sottoscrivere accordi transattivi anche con Province e Comuni, non soltanto con l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione. È la misura con l'impatto potenzialmente maggiore sul risanamento delle imprese indebitate verso più enti, e sarà la prima da verificare nel testo pubblicato in Gazzetta.
L'incentivo ai Comuni. L'innalzamento dal 50% al 100% della quota di maggiori somme riscosse che resta all'ente locale cambia la convenienza economica dei controlli. Dove prima il Comune incassava solo metà di quanto recuperato, ora trattiene l'intero importo. L'effetto atteso è un aumento delle attività di verifica sui tributi locali, ora che l'ente trattiene per intero l'extra-gettito.
Il decreto non introduce nuovi grandi tributi. Ma ridisegna il rapporto tra fisco locale e contribuente. L'idea di fondo è che il modello collaborativo funzioni anche se l'interlocutore non è l'Agenzia delle Entrate ma il Comune di residenza: la compliance non è più una prerogativa del fisco centrale, ma un'infrastruttura amministrativa che si estende su tutto il territorio.
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