L'INPS apre gli scivoli di accompagnamento alla pensione anche a chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996. La circolare n. 104 del 29 settembre 2026 fissa i criteri per ammettere i "contributivi puri" all'isopensione e agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, sciogliendo un nodo che finora rendeva incerta la certificazione dei requisiti economici. Il chiarimento arriva però a poche settimane dalla scadenza del regime transitorio che portava l'isopensione a 84 mesi, valido solo per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026 e non prorogato. Il quadro che ne esce è un paradosso: più lavoratori potenzialmente ammissibili, ma con un esame economico da superare già alla data dell'uscita.
Il vuoto che la circolare 104 chiude
Per gli assicurati privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il diritto alla pensione non dipende solo da età e anni di contributi: per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata contributiva serve anche un importo minimo della futura prestazione. Mancava il criterio per certificarlo prima della fine dell'esodo, e quindi per decidere se ammettere o no il lavoratore allo scivolo. La circolare, emanata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sposta la verifica al momento dell'ingresso nel percorso di accompagnamento. Le due prestazioni in gioco sono l'isopensione dell'articolo 4 della legge 92/2012 e gli assegni straordinari dell'articolo 26 del decreto legislativo 148/2015.
Le quattro destinazioni possibili e le soglie del 2026
L'accompagnamento può puntare a quattro traguardi diversi, e solo due di essi richiedono un importo minimo. I requisiti vanno verificati tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per l'anno in cui il lavoratore maturerà davvero il diritto.
| Traguardo pensionistico | Requisiti | Soglia di importo (2026) |
|---|---|---|
| Pensione di vecchiaia contributiva | 67 anni e 20 anni di contributi | Almeno l'assegno sociale (546,24 euro lordi al mese) |
| Pensione di vecchiaia a 71 anni | 71 anni e 5 anni di contribuzione effettiva | Nessuna soglia |
| Pensione anticipata ordinaria | 42 anni e 10 mesi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne) | Nessuna soglia |
| Pensione anticipata contributiva | 64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva | 1.638,72 euro; 1.529,47 con un figlio; 1.420,22 con due o più figli |
Le tre soglie della pensione anticipata contributiva corrispondono a 3, 2,8 e 2,6 volte l'assegno sociale. Dal 1° gennaio 2030 il moltiplicatore ordinario salirà a 3,2, mentre resteranno fermi i valori ridotti riconosciuti alle lavoratrici madri. Su questo punto le fonti divergono solo nell'etichetta: la tabella di Informazione Fiscale colloca i requisiti dei 42 anni e 10 mesi e dei 64 anni sotto la voce "pensione di vecchiaia nel sistema contributivo", mentre Lavoro e Diritti e PensioniOggi li inquadrano come pensione anticipata ordinaria e pensione anticipata contributiva.

La verifica si fa all'ingresso e ignora i contributi futuri
Il calcolo dell'importo soglia avviene alla data di cessazione del rapporto, usando la sola contribuzione già maturata e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età posseduta in quel momento. La contribuzione correlata che il datore di lavoro verserà durante l'esodo resta fuori dalla verifica economica: serve a completare l'anzianità contributiva, non a far superare la soglia.
Qui sta il punto più delicato. Il coefficiente applicato è quello di un'età più bassa, quindi meno favorevole di quello che varrebbe al pensionamento effettivo. Un lavoratore può arrivare a fine esodo con l'età e gli anni richiesti ed essere comunque escluso, perché l'importo calcolato all'inizio non raggiungeva il limite. Per la pensione anticipata contributiva esiste anche un tetto: fino all'età della pensione di vecchiaia la prestazione non può superare cinque volte il trattamento minimo, cioè 3.059,25 euro lordi al mese nel 2026 — un valore che, diviso per cinque, corrisponde a un trattamento minimo di 611,85 euro. Il margine tra il pavimento e il tetto, sulle cifre del 2026, è di 1.420,53 euro mensili lordi.
La finestra lunga non è stata rinnovata
La durata ordinaria dell'isopensione è di 48 mesi, mentre gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà arrivano a 60 mesi. L'estensione a 84 mesi vale solo per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026: la proroga ipotizzata nella primavera 2026 non è stata approvata, e la legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, non ha esteso il regime transitorio. In termini pratici, la finestra lunga offre il 75% di tempo in più rispetto ai 48 mesi ordinari: 36 mesi aggiuntivi che dal 2027 non ci saranno più. Dentro il periodo massimo deve trovare spazio anche l'eventuale finestra mobile tra maturazione dei requisiti e prima decorrenza utile della pensione.
Un esodo più largo sulla carta, più selettivo nei fatti
L'isopensione è finanziata interamente dal datore di lavoro, che versa all'INPS la provvista per l'assegno e la contribuzione correlata, opera nelle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, richiede un accordo con le organizzazioni sindacali e una fideiussione bancaria a garanzia. L'assegno è corrisposto per 13 mensilità, con tassazione ordinaria e senza rivalutazione annuale. L'INPS allarga l'insieme delle destinazioni possibili, ma la verifica anticipata sull'importo restringe l'accesso reale proprio a chi ha una pensione futura vicina alle soglie. Il tetto, quando scatta, riduce l'assegno e lo cristallizza per tutta la durata dell'esodo.
Per chi valuta un esodo la conseguenza è operativa: il numero decisivo non è la data in cui si matureranno i requisiti, ma il primo rateo calcolato alla data di uscita. Ed è una verifica da fare prima di firmare l'accordo, perché la finestra dei 84 mesi chiude il 1° dicembre 2026.
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