Il silenzio ha cambiato segno. Fino ai rapporti di lavoro avviati entro il 30 giugno 2026 la scelta sul TFR seguiva il modulo TFR2 e un semestre di silenzio-assenso; dal 1° luglio 2026, per chi entra per la prima volta nel lavoro dipendente privato, non decidere equivale ad aderire alla previdenza complementare. Il modulo TFR3, Allegato A del decreto interministeriale del 4 settembre 2026, è il documento con cui si esercitano le alternative entro 60 giorni; il messaggio INPS n. 3021 del 29 settembre 2026 chiude la filiera, codificando la scelta nel flusso Uniemens con il valore T3.
La legge 199/2025 sposta il punto di partenza
L'adesione automatica per i neoassunti del settore privato non nasce da una circolare, ma dall'articolo 1, comma 204 (e 205) della legge 199/2025, la legge di bilancio 2026, che riscrive l'articolo 8 del d.lgs. 252/2005. Il principio è presto enunciato: il TFR maturando ha una destinazione predefinita e il lavoratore deve attivarsi per spostarlo altrove.
Chi non fa nulla entro i 60 giorni viene iscritto alla forma pensionistica prevista dall'accordo sindacale aziendale o, in mancanza, dal CCNL; se in azienda esistono più fondi collettivi, prevale quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti. Se non esiste alcun fondo di riferimento, il TFR va al fondo residuale individuato dal regolamento del decreto del Ministro del lavoro 31 marzo 2020, n. 85: Cometa.
Due sezioni, tre percorsi: chi compila cosa
Le due sezioni del modulo non coprono tutti i casi. Il discrimine è la dichiarazione sulla posizione previdenziale pregressa: da lì dipende se l'adesione automatica opera o resta fuori gioco.
| Situazione alla data di assunzione | Cosa si compila nel modulo TFR3 |
|---|---|
| Prima assunzione nel settore privato | Sezione 1, opzioni A, B, C, D |
| Adesione già in essere, alimentata in tutto o in parte dal TFR | Sezione 2, opzioni A, B, C |
| Nessuna adesione alimentata dal TFR, o posizione riscattata per intero | Solo dichiarazione iniziale: TFR all'art. 2120 c.c. |
La Sezione 1 mette sul tavolo quattro scelte: opzione A, conferimento del TFR alla forma prevista dall'adesione automatica; opzione B, diniego al versamento del contributo a carico del lavoratore, ammesso solo con retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale; opzione C, conferimento esplicito a un fondo scelto dal lavoratore; opzione D, diniego al conferimento alla previdenza complementare, con TFR regolato dall'articolo 2120 del codice civile ed eventuale versamento al Fondo Tesoreria INPS. L'opzione D non è una porta sbarrata: si può aderire a un fondo pensione anche in seguito.
Nella Sezione 2 — quella di chi ha già un'adesione alimentata dal TFR — le opzioni si riducono a tre. La differenza sostanziale: il ritorno al TFR in azienda è ammesso solo se il lavoratore ha riscattato per intero la posizione nel fondo precedente, come precisato dalla nota del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2026. Una quota inferiore al 100% è consentita se la prevede il contratto collettivo oppure, per gli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 senza accordi che destinino il TFR alla previdenza complementare, nella misura minima del 50%.

Da un semestre a 60 giorni
Qui sta la discontinuità più misurabile. Il modulo TFR2, allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007 e aggiornato dal decreto 22 marzo 2018, continua a valere per i rapporti avviati fino al 30 giugno 2026 e porta con sé il semestre di silenzio-assenso previgente. Il TFR3 concede 60 giorni. Prendendo il semestre come circa 180 giorni, il tempo utile si riduce di circa due terzi: al lavoratore resta all'incirca un terzo della finestra precedente.
Il modulo ufficiale ha anche chiuso i margini interpretativi rimasti nella bozza diffusa il 30 giugno 2026. Nella versione definitiva, una percentuale di conferimento inferiore al 100% nella Sezione 1 è ammessa solo se lo prevede l'accordo o il contratto collettivo: è sparito il richiamo ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, che resta confinato alla Sezione 2. Il testo definitivo parla inoltre di forma pensionistica "prevista dall'adesione automatica", non più di conferimento "in modo automatico". Il Ministero del Lavoro ha annunciato una compilazione online, con regole fissate da un decreto direttoriale e decorrenza da comunicare.
Il valore T3 e la contabilità della scelta
Dalla competenza luglio 2026 il flusso Uniemens accoglie il valore T3 nell'elemento Tipo Scelta di Gestione TFR; Destinazione TFR. Identifica la scelta esplicita effettuata con il modulo TFR3 dai lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026. Per le denunce già trasmesse da luglio fino al 29 settembre 2026, l'elemento Data Scelta può riportare una data anteriore alla mensilità corrente: una tolleranza tecnica che evita di rigenerare flussi già inviati.
Tra assunzione e scelta la destinazione del TFR non è ancora stabilita, quindi le quote di quel periodo sono trattate come competenze arretrate. Per versarle al Fondo Tesoreria si usa il codice CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026; se la regolarizzazione avviene entro il mese successivo alla scelta non sono dovuti sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive. Oltre quel termine servono i codici CF02 e CF11, con la maggiorazione.
Il Fondo Tesoreria e le soglie in discesa
Per chi sceglie l'opzione D il TFR resta in azienda e, se il datore supera la soglia dimensionale, va versato al Fondo Tesoreria INPS. Le soglie scendono nel tempo: 60 addetti nel 2026-2027, 50 nel 2028-2031, 40 dal 2032. Il calcolo è immediato: in sei anni la soglia si riduce di 20 addetti, il 33,3% rispetto al valore di partenza. Il versamento mensile è pari al 7,41% della retribuzione utile ai fini del TFR, al netto del contributo dello 0,50%, con scadenza il 16 del mese successivo al periodo di paga; servono il codice di autorizzazione 1R e il modello SC34.
Cosa cambia davvero nel disegno complessivo
Mettendo in fila i tasselli emerge una logica: il sistema non ha più un solo canale, ne ha tre, ciascuno con una propria tracciabilità contabile. La scelta esplicita viaggia sul codice T3; l'inerzia produce l'adesione automatica; l'opzione D riporta il TFR al regime civilistico, con il Fondo Tesoreria come destinazione per i datori sopra soglia. Nessuno dei tre percorsi è neutro, ma solo uno non richiede alcuna firma.
Il secondo effetto è nel tempo. Le soglie del Fondo Tesoreria scendono da 60 a 40 addetti in sei anni — una contrazione del 33,3% — e questo amplia progressivamente la platea di imprese tenute al versamento mensile del 7,41%. Più il perimetro del Fondo si allarga, più l'alternativa tra "TFR in azienda" e "fondo pensione" smette di essere una differenza di sostanza e diventa una differenza di gestore. Per il lavoratore neoassunto la conseguenza operativa è secca: il percorso a costo zero, quello di non compilare nulla, non lascia più il TFR dov'era.
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