Un rimborso di spese sanitarie erogato da un ente bilaterale può restare detraibile al 19% senza che l'ente comunichi alcun dato all'Agenzia delle Entrate. Non è una misura nuova: è la conferma, arrivata con la risposta a interpello n. 178/E del 30 settembre 2026, di un principio che il Fisco applica da oltre vent'anni. La discriminante non è la natura dell'ente, ma una verifica: il contributo che ha finanziato il rimborso ha ridotto le imposte del lavoratore?
Ente bilaterale fuori dall'obbligo di comunicazione al Fisco
Il comma 25-bis dell'art. 78 della legge n. 413/1991 impone a enti, casse, società di mutuo soccorso con esclusivo fine assistenziale e fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di trasmettere all'Agenzia i dati dei rimborsi sanitari entro il 28 febbraio di ogni anno. L'obbligo scatta solo per i rimborsi finanziati da contributi esclusi dal reddito (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir) o dedotti dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lett. e-ter), e per le spese non rimaste a carico del contribuente.
Il caso esaminato riguarda un ente bilaterale di categoria finanziato dai contributi del Contratto Provinciale di Lavoro valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Il datore versa l'intero importo e trattiene la quota del dipendente; la quota aziendale è parte integrante della retribuzione. L'ente ha dichiarato che i contributi datoriali concorrono al reddito imponibile del lavoratore e che la quota del dipendente non è deducibile ai fini Irpef. Nessun beneficio fiscale, quindi nessun obbligo di comunicazione.
La logica del comma 25-bis: evitare il doppio vantaggio
Il comma 25-bis è nato per la dichiarazione precompilata, dall'anno d'imposta 2015, e serve a togliere dai dati del Sistema Tessera Sanitaria le spese già coperte da un contributo che ha ridotto le imposte. Se il contributo ha dato un beneficio, detrarre anche il rimborso produrrebbe un doppio vantaggio; se non l'ha dato, il rimborso non intacca la detrazione.
La circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 ha ribadito che la detrazione spetta quando contributi e premi non hanno prodotto alcun beneficio in termini di deduzione, detrazione o esclusione dal reddito. La circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 aveva già fissato il punto: conta il diritto al beneficio, non il suo utilizzo.

Perché i contributi all'ente bilaterale sono tassati
L'art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir esclude dal reddito di lavoro dipendente i contributi assistenziali versati per obbligo di legge. I contributi agli enti bilaterali nascono da accordi contrattuali: l'Agenzia lo ha affermato con la risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 e confermato con la risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020.
La stessa risoluzione ammette un'eccezione: quando il datore versa un contributo cumulativo non riferibile al singolo dipendente per coprire prestazioni contrattuali a suo carico, il versamento non è reddito e l'esonero non si applica. La qualificazione dell'ente come soggetto con esclusivo fine assistenziale resta di competenza del Ministero della Salute.
Ente bilaterale e cassa sanitaria: quanto pesa la differenza
| Origine del rimborso | Spesa rimborsata nel 730 |
|---|---|
| Ente bilaterale con contributi tassati (interpello n. 178/2026) | Detraibile al 19% sull'intera spesa; nessuna comunicazione all'Agenzia |
| Ente o cassa con esclusivo fine assistenziale, contributi esclusi fino a 3.615,20 euro | Non detraibile; l'ente comunica il rimborso per la precompilata |
| Stessa cassa, contributi oltre il limite (circolare n. 122/E dell'1 giugno 1999) | Detraibile in proporzione ai contributi eccedenti il limite sul totale versato |
| Polizza sanitaria pagata dal datore, premi tassati al punto 444 della Cu | Detraibile al 19% sull'intera spesa |
Sulla stessa spesa odontoiatrica di 900 euro rimborsata per 600, l'iscritto all'ente bilaterale detrae 146,47 euro, l'iscritto a una cassa con contributi esclusi si ferma a 32,47 euro: la detrazione è circa 4,5 volte più alta, con 114 euro di Irpef in più. Per l'iscritto all'ente bilaterale la base detraibile è l'intero importo di 900; al netto della franchigia di 129,11 euro restano 770,89 euro e il 19% vale 146,47. Per l'iscritto alla cassa la spesa residua è 300 euro, la base 170,89 euro, la detrazione 32,47.
Il comma 25-bis non riduce la detrazione: la sposta. Chi versa in una cassa con contributi esclusi incassa un vantaggio a monte ma lo restituisce a valle; chi versa a un ente bilaterale con contributi tassati non ha vantaggio a monte e recupera a valle. Per il lavoratore la scelta non è una convenienza fiscale pulita: dipende dal trattamento che il contratto riserva al contributo.
Cosa cambia per lavoratori, enti e consulenti
Per chi ha un contratto con ente bilaterale, la verifica è a monte: nel cedolino la quota del datore deve risultare nell'imponibile fiscale, e nella Certificazione Unica i punti 441 e 442 non devono riportare contributi sanitari dello stesso ente. La precompilata, in assenza di comunicazione, espone la spesa come risulta dal Sistema Tessera Sanitaria, senza sottrarre il rimborso: il dato è corretto e non va ridotto. Conviene conservare la documentazione dell'ente, perché una modifica del rigo E1 espone al controllo formale.
La vera discriminante, per un ente bilaterale che voglia evitare la comunicazione, non è dimostrare la propria finalità assistenziale — competenza di altro Ministero — ma provare che quel contributo, nel cedolino dei propri iscritti, è già stato tassato.
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