Il messaggio Inps n. 2829 del 14 settembre 2026 non crea un nuovo bonus: chiude il percorso aperto dalla legge di Bilancio 2025 sul taglio del cuneo fiscale. Da ottobre 2026 la somma non imponibile e l'ulteriore detrazione raggiungono anche i titolari di APE sociale e isopensione, prestazioni che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente ma non sono pensioni. Con gli arretrati del bonus aggiuntivo che risalgono al 1° gennaio 2026, la misura riguarda chi ha lasciato il lavoro senza aver ancora maturato l'assegno previdenziale.
Il messaggio Inps chiude un percorso iniziato con la legge di Bilancio 2025
La misura nasce con la legge di Bilancio 2025, che ha ridisegnato il taglio del cuneo fiscale e contributivo per i redditi da lavoro dipendente. L'Agenzia delle Entrate ha fissato i criteri di calcolo con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025. Il messaggio dell'Inps completa il quadro: le due agevolazioni, già note ai lavoratori in busta paga, si applicano ora alle prestazioni che l'Istituto eroga al posto dello stipendio.
Il passaggio non è automatico sul piano giuridico. La norma parla di redditi da lavoro dipendente; le prestazioni di accompagnamento alla pensione non lo sono in senso proprio, ma ne hanno la funzione economica. Serve quindi un ponte interpretativo, che passa per i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e si chiude con l'istruzione operativa dell'Inps.
Perché APE sociale e isopensione rientrano nel cuneo fiscale
Il discrimine è la natura del reddito, non l'età di chi lo percepisce. La legge esclude "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati", comprese quelle integrative e complementari. Le prestazioni di accompagnamento alla pensione, invece, hanno natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria: per questo rientrano nel perimetro delle agevolazioni.
La platea comprende:
- l'APE sociale;
- l'isopensione;
- gli assegni straordinari per i lavoratori dei settori bancario e assicurativo;
- le indennità derivanti da contratti di espansione.
Unica condizione richiesta: non essere pensioni e scontare la tassazione ordinaria.
Somma non imponibile e ulteriore detrazione: due benefici con regole diverse
Le due agevolazioni non si sovrappongono: si rivolgono a fasce di reddito diverse e seguono percorsi di pagamento differenti.

| Beneficio | Soglia di reddito | Importo | Arretrati |
|---|---|---|---|
| Somma non imponibile (bonus aggiuntivo) | fino a 20.000 euro | 7,1% fino a 8.500 euro; 5,3% tra 8.500 e 15.000; 4,8% oltre 15.000 | nel pagamento di ottobre, dal 1° gennaio 2026 |
| Ulteriore detrazione | tra 20.000 e 40.000 euro | 1.000 euro fino a 32.000 euro, poi decresce fino ad azzerarsi a 40.000 | in sede di conguaglio fiscale di fine anno |
Le differenze pesano. Per la somma non imponibile non serve capienza d'imposta: il beneficio spetta comunque. Per l'ulteriore detrazione serve capienza in termini di imposta lorda, al netto delle altre detrazioni; se la capienza è parziale, il beneficio viene riconosciuto entro quel limite.
L'esempio Inps: prestazione e pensione si sommano
Il calcolo non guarda alla singola prestazione, ma al reddito complessivo. Le agevolazioni spettano anche a chi cumula una prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente e una pensione: è la somma dei due importi a determinare la misura effettiva.
L'esempio dell'Istituto è esplicito: un titolare di APE sociale da 18.000 euro annui e di una pensione ai superstiti da 8.000 euro ha un reddito complessivo di 26.000 euro. Sotto la soglia dei 32.000, gli spetta l'ulteriore detrazione piena da 1.000 euro. Se il cumulo avesse superato i 32.000 euro, la detrazione sarebbe scesa lungo la curva decrescente che si azzera a 40.000.
Cosa cambia davvero: conti e tempistiche
Sul piano degli importi, il tetto del bonus aggiuntivo è inferiore a quello della detrazione. Applicando la percentuale del 4,8% alla soglia dei 20.000 euro si ottiene 960 euro: 40 euro in meno dei 1.000 euro garantiti dall'ulteriore detrazione nella fascia 20.000-32.000. La detrazione, quindi, vale strutturalmente un po' di più del bonus a cui si affianca.
Cambia anche il momento del pagamento. Chi ha un reddito fino a 20.000 euro riceve la somma non imponibile già a ottobre 2026, con gli arretrati maturati dal 1° gennaio. Chi invece rientra nella fascia della detrazione deve attendere il conguaglio fiscale di fine anno per recuperare le spettanze pregresse. A parità di diritto riconosciuto, la liquidità arriva prima per i redditi più bassi.
Per il resto, il meccanismo è automatico: non serve alcuna domanda. L'Inps ha anticipato che sarà presto disponibile online un servizio per chiedere la rinuncia all'applicazione dei benefici, una via d'uscita per chi preferisce non vederseli applicare sul cedolino.
Un chiarimento che pesa più del suo importo
Il valore politico della misura supera quello economico. L'importo massimo in gioco — 960 euro per la somma non imponibile, 1.000 per la detrazione — è contenuto, ma il principio è netto: chi è in accompagnamento alla pensione viene trattato fiscalmente come un lavoratore dipendente, non come un pensionato. È la stessa logica che la legge di Bilancio 2025 ha applicato in busta paga, estesa a chi non ha più uno stipendio.
Per chi rientra nel perimetro, la verifica concreta arriva a ottobre: il cedolino deve contenere davvero gli arretrati da gennaio. La partita della detrazione, invece, si gioca a fine anno, in sede di conguaglio.
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