Blocco dei Licenziamenti per Covid: Come Funziona e Quali Sono le Eccezioni Previste

Con l’entrata in vigore del Decreto “Sostegni” il 17 marzo, si è cercato di arginare il forte impatto economico che la pandemia causata dal COVID-19 ha avuto sul mondo del lavoro in ambito nazionale. Tale Decreto ha fatto sì che le aziende non potessero più attuare licenziamenti in blocco dovuti a motivazioni economiche o licenziamenti singoli dovuti a Giustificato Motivo Oggettivo. Queste aziende, in compenso, possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali forniti dallo Stato, come la Cassa integrazione e l’assegno fornito dal FIS per 28 settimane o la Cassa integrazione per gli operai agricoli per 120 giorni. Oltre ai licenziamenti avviati in seguito all’entrata in vigore del Decreto, vengono sospese anche le procedure di licenziamento avviate in precedenza, con precisione tutte quelle avviate dopo il 23 Febbraio 2020.

Le eccezioni previste dalla normativa

Non tutti i licenziamenti vengono però sospesi: il Decreto “Sostegni” include alcune casistiche nelle quali il licenziamento è consentito da parte delle aziende. Ad esempio, all’azienda è consentito rilasciare i propri impiegati nel caso in cui questa venga cessata definitivamente o fallisca. Se a fallire è un singolo ramo di un’azienda, gli impiegati di altri rami della stessa non possono essere licenziati.È possibile avviare dei licenziamenti anche nel caso in cui l’azienda stessa, tramite un accordo collettivo, trovi un punto d’incontro con le principali organizzazioni sindacali in ambito nazionale.

Rientrano nelle eccezioni, come anticipato prima, tutti i licenziamenti slegati a motivazioni economiche. È possibile quindi rilasciare un impiegato per giusta causa, durante il periodo di prova, per limite d’età, al termine del periodo di apprendistato. È consentito il licenziamento collettivo nel caso in cui gli impiegati rilasciati vengano poi riassunti da un nuovo appaltatore subentrato in azienda.

Costi per l’azienda

Per arginare le spese affrontate dalle aziende, impossibilitate ad alleggerire il proprio organico, sono ovviamente presenti i sopra citati ammortizzatori COVID, quali FIS, CIGD, CISOA e CIGO, presenti dal Febbraio del 2020 e in seguito prorogati. La presenza di questi ammortizzatori non annulla però i costi in eccesso delle aziende, che si ritrovano a dover pagare alcune spese non coperte adeguatamente, ad esempio, dalla cassa integrazione. La retribuzione ordinaria non fornisce ratei di tredicesima e quattordicesima, in quanto questi vengono ricalcolati nella retribuzione lorda da cassa integrazione.

I permessi e le ferie fornite agli impiegato restano presenti con cassa integrazione ad orario ridotto, sono assenti invece nella cassa integrazione a zero ore. Il TFR, infine, continua a maturare durante la sospensione lavorativa ed è quindi a carico del datore di lavoro per tutto il periodo della cassa integrazione.

blocco dei licenziamenti per covid
Blocco dei licenziamenti per Covid

Vantaggi per aziende e lavoratori

Le aziende, in seguito ad una risoluzione consensuale di un contratto con un proprio dipendente, hanno diritto a ricevere un’agevolazione contributiva nel caso in cui tale impiegato venga sostituito da un lavoratore al di sotto dei 36 anni, purché nei 6 mesi antecedenti a tale assunzione e nei 9 successivi non ci siano stati rilasci di personale per giusta causa nella stessa posizione del neoassunto. Nel caso in cui la risoluzione del contratto non sia consensuale ma unilaterale, l’aziende si andrebbe a privare dei tirocini extracurricolari, come previsto dall’accordo Stato-Regioni stipulato nel 2017. Per quanto riguarda i lavoratori invece, essi possono richiedere un incentivo all’esodo, che si sommerà alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. In contrapposizione, però, il dipendente licenziato non potrà usufruire della corsia preferenziale per la riassunzione dettata dal diritto di precedenza.

Termine del blocco e proroga

Il decreto Sostegni Bis riporta che, verso la fine di Giugno, il blocco dei licenziamenti verrà sollevato e la cassa integrazione COVID non sarà più vincolata a tale blocco, con le aziende che potranno usufruirne anche senza dover rinunciare ai tagli al personale.
Nell’ultimo periodo, a seguito di svariate discussioni interne, sembra si voglia varare su una sorta di blocco selettivo. Non sarà possibile licenziare i lavoratori (sempre secondo i parametri sopra elencati) fino alla fine di ottobre soltanto per le aziende operanti del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero. La cassa integrazione COVID verrà prorogata di 17 settimane per le aziende facenti parte di questi settori, mentre per le aziende di altri settori in crisi la proroga sarà di 13 settimane, grazie a circa 3 miliardi di contributi a fondo perduto avanzati nelle casse Statali. Tutto ciò purché non si finalizzino licenziamenti in quel periodo.

Recentemente sono stati molti i conflitti per la sospensione o meno del blocco licenziamenti, con i partiti di destra propensi all’annullamento e quelli di sinistra che virano verso la proroga. La decisione finale si otterrà solo con l’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i sindacati e la conseguente approvazione del decreto legge, nel quale dovrebbero essere presenti anche l’estensione del blocco delle cartelle esattoriali, l’annullamento del cashback, il rifinanziamento della Nuova Sabatini e il blocco dell’IMU verso i soggetti beneficiari del blocco degli sfratti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here