Con il decreto legge 62/2026, il governo ha compiuto una scelta di architettura normativa: subordinare per la prima volta l'accesso agli esoneri contributivi all'applicazione del salario giusto in azienda. I tre bonus per giovani, donne e Zes non sono solo incentivi fiscali — rappresentano il tentativo di condizionare il sostegno pubblico alle assunzioni stabili al rispetto di una soglia salariale minima definita dai contratti collettivi più rappresentativi.
Da misure temporanee a regime strutturale
Il tratto più rilevante del DL 62/2026 non è l'importo degli esoneri, ma il loro status giuridico: i tre incentivi per giovani, donne e Zes vengono resi strutturali, cioè inscritti nella cornice normativa ordinaria e non più soggetti ai rinnovi annuali in legge di bilancio. Una discontinuità rispetto alle edizioni precedenti, che vivevano in condizione di precarietà normativa fino all'ultima ora dell'anno fiscale.
La compatibilità comunitaria delle misure non era scontata. Per diventare operative, hanno richiesto il via libera della Commissione europea in regime di esenzione da notifica, nel quadro del regolamento UE 651/2014 sugli aiuti di Stato. Questo perimetro europeo ha condizionato anche la definizione dei beneficiari: "lavoratori svantaggiati" e "molto svantaggiati" sono categorie definite dalla normativa comunitaria, che stabilisce i periodi minimi di disoccupazione necessari per accedere agli incentivi.
Il salario giusto come condizione di accesso
La condizione del salario giusto — formalmente il TEC, Trattamento Economico Complessivo — è il nodo politicamente più significativo del decreto. Per accedere ai tre bonus, le imprese devono autodichiarare di applicare il trattamento economico definito dal CCNL più rappresentativo del settore, che include voci retributive fisse e continuative, mensilità aggiuntive e welfare contrattuale nazionale.
La scelta ha un significato preciso: il sostegno pubblico alle assunzioni stabili viene subordinato alla qualità delle condizioni economiche offerte ai lavoratori. Non è un automatismo assistenziale, ma una forma di condizionalità. Il decreto include, non a caso, anche norme sul contrasto al caporalato digitale, e il suo stesso titolo — "decreto lavoro" — segnala un'agenda più ampia del semplice incentivo fiscale.
Questo requisito vale però solo per i tre bonus del DL 62/2026. Gli altri incentivi in vigore — tra cui il bonus strutturale per gli under 30, la decontribuzione Sud, le misure per i percettori di ADI e SFL e il bonus per i disoccupati over 50 — continuano ad operare con le regole precedenti, senza il requisito del TEC. Il sistema risultante è a doppio binario: una platea di incentivi tradizionali con accesso invariato e tre misure di nuova generazione con requisiti più selettivi.

Come si distribuisce il budget tra i tre bonus
| Bonus | Destinatari | Importo standard | Con Zes Unica | Budget 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Giovani under 35 | Under 35 disoccupati | 500 €/mese | 650 €/mese | 109 mln € |
| Donne svantaggiate | Donne prive di lavoro | 650 €/mese | 800 €/mese | 26,5 mln € |
| Zes Unica | Over 35, disoccupati 24+ mesi | — | 650 €/mese | 26 mln € |
La distribuzione delle risorse segnala dove il legislatore ha concentrato la priorità. Dei 161,5 milioni di euro complessivi (somma dei tre stanziamenti), il 67,5% — pari a 109 milioni — va al bonus giovani under 35. Donne e Zes si dividono il restante terzo, con 26,5 e 26 milioni rispettivamente. Non si tratta di cifre marginali, ma nemmeno di un programma su larga scala: la selettività dei requisiti — disoccupazione prolungata, condizioni di svantaggio definite dalla normativa europea — limita la platea effettiva dei beneficiari.
La dimensione geografica è parte integrante del disegno: per le assunzioni effettuate nelle dieci regioni della Zes Unica — da Abruzzo a Umbria, passando per Calabria, Campania e Sicilia — gli importi massimi salgono rispetto al resto d'Italia in tutti e tre i bonus.
L'incognita TEC e i tempi di applicazione
Il limite più concreto dell'impianto attuale è che la definizione legale del TEC non è ancora definitiva. La legge di conversione del DL 62/2026, che specifica la composizione esatta del Trattamento Economico Complessivo, è ancora all'esame del Senato e attesa per l'approvazione entro il 29 giugno 2026. Le imprese si trovano a dover autodichiarare il rispetto di un requisito il cui perimetro normativo non è ancora legge.
Su questo punto emerge anche un disaccordo tra le fonti: FiscoeTasse indica il 20 maggio 2026 come data di apertura delle domande, mentre QuiFinanza riporta l'11 giugno, in corrispondenza della pubblicazione dei messaggi INPS 1966, 1968 e 1970. Quest'ultima data coincide con le comunicazioni operative ufficiali dell'istituto e appare più affidabile.
Antonio Pone, direttore generale vicario dell'INPS, ha chiarito che le imprese già certe di applicare il salario giusto possono presentare la domanda subito, recuperando gli arretrati da gennaio 2026 nei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre. Chi preferisce aspettare la definizione definitiva del TEC ha tempo fino all'11 settembre 2026.
Il segnale più sottile di tutto il decreto è che il welfare aziendale discrezionale — quello concesso liberamente dall'impresa — non conta ai fini del TEC: rileva solo il welfare previsto dal contratto collettivo nazionale. Con questo meccanismo, il decreto finisce per premiare le imprese che aderiscono alla contrattazione collettiva e penalizzare quelle che la sostituiscono con trattamenti individuali, ridefinendo implicitamente il profilo del datore di lavoro che il legislatore considera virtuoso.
Fonti
- Bonus donne, giovani e Zes, via alle domande: cosa cambia in busta paga da luglio (QuiFinanza)
- Bonus assunzione: salario giusto requisito solo per giovani, donne e Zes (Informazione Fiscale)
- Bonus assunzioni 2026: al via le domande all'INPS (FiscoeTasse)
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