Con il messaggio n. 1972 dell'11 giugno 2026, l'INPS ha messo ordine in un territorio procedurale rimasto indefinito: cosa succede ai contratti di lavoro domestico quando il datore di lavoro muore. La risposta è ora precisa — e rivela una logica sistemica che va oltre il singolo adempimento.
La lacuna che il messaggio colma
Il punto più significativo non è la regola in sé, ma la necessità di doverla scrivere. Il fatto che l'INPS abbia dovuto emanare un messaggio specifico per stabilire che non è più possibile inserire nuove deleghe per la gestione del lavoro domestico dopo il decesso implica che quella possibilità, fino all'11 giugno 2026, non era esplicitamente esclusa. La nuova disposizione chiude un'apertura che avrebbe potuto lasciare i rapporti di lavoro domestico in uno stato sospeso, soggetti a gestioni da parte di soggetti non legittimati.
La gerarchia operativa per chiudere il rapporto
Il messaggio costruisce una gerarchia di responsabilità per la chiusura del contratto dopo il decesso: gli intermediari già delegati prima della morte del datore possono agire entro 60 giorni; in assenza di delega preesistente subentrano l'erede diretto o un nuovo intermediario; allo scadere del termine, l'INPS chiude d'ufficio.

Per l'erede che agisce direttamente, i canali sono due: il Contact Center Multicanale con PIN telefonico generato su MyINPS (accesso tramite SPID, CIE o CNS), oppure una comunicazione via PEC alla sede territoriale competente. Se l'erede preferisce affidarsi a un professionista non precedentemente delegato, quest'ultimo trasmette alla PEC dell'INPS il modulo AP17 o una dichiarazione firmata dall'erede, allegando copia del documento d'identità.
Il meccanismo di chiusura automatica dopo 60 giorni è l'elemento più rilevante dal punto di vista sistemico: impedisce che i contratti restino aperti per inerzia degli eredi o degli intermediari.
L'implicazione concreta per famiglie e professionisti
La misura introduce una distinzione netta tra delega conferita in vita e delega nuova post-mortem: la prima mantiene la propria validità per le operazioni di chiusura anche dopo la morte del datore; la seconda, con il messaggio dell'11 giugno 2026, non è più ammessa in nessun caso. Per consulenti del lavoro e associazioni datoriali che assistono famiglie con collaboratori domestici, questo significa una cosa concreta: la pianificazione della delega deve avvenire necessariamente prima del decesso. Dopo, si può operare solo nell'ambito di mandati già conferiti.
Il messaggio INPS di giugno 2026 trasforma quello che era un vuoto procedurale in un percorso vincolato, con scadenze certe e responsabilità definite in anticipo.
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