Decreto Lavoro 2026: il paradosso dei bonus assunzioni retroattivi

Il DL n. 62/2026 porta importi più alti rispetto alla versione 2025 degli incentivi all'assunzione, ma il suo percorso operativo ha creato un problema per molte aziende: emanato il 30 aprile 2026 ma con copertura retroattiva delle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026, il decreto è diventato fruibile solo da luglio. Sei mesi nei quali le imprese hanno assunto — alcune seguendo le regole del precedente decreto Milleproroghe, ormai abolite — senza certezze sul diritto al beneficio. Il nodo di questa estate non è presentare domanda, ma verificare se si ha il diritto di farlo.

Il decreto Milleproroghe e le regole abolite: chi rischia di restare fuori

La storia di questi incentivi nel 2026 è segnata da una discontinuità normativa. Il DL 62/2026 ha ridisegnato in forma aggiornata gli incentivi per l'assunzione di giovani, donne svantaggiate e nelle Zone Economiche Speciali, sostituendo il precedente impianto del decreto Milleproroghe. Le regole di quel decreto sono state abolite nel corso dei mesi: le aziende che hanno assunto seguendole potrebbero non rientrare nel nuovo perimetro.

L'INPS ha chiarito il punto nei messaggi operativi dell'11 giugno 2026 (n. 1966, 1968 e 1970): solo chi rispetta i criteri della circolare n. 55/2026 può accedere agli esoneri. Chi ha assunto tra gennaio e l'emanazione delle nuove istruzioni seguendo le vecchie regole si trova in una zona grigia che non dipende dalla buona fede dell'azienda, ma dalla velocità con cui il decreto è stato tradotto in procedure operative.

I nuovi requisiti: incremento occupazionale, salario giusto e SIISL

Il DL 62/2026 non ha semplicemente alzato i massimali. Ha introdotto tre condizioni strutturalmente nuove.

La prima è l'incremento occupazionale netto: l'esonero spetta solo se la nuova assunzione aumenta l'organico rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Rimpiazzare un lavoratore uscito non genera diritto al beneficio. Il calcolo si basa sulla differenza tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei dodici mesi precedenti: un parametro che richiede una fotografia precisa della situazione occupazionale d'ingresso.

La seconda riguarda il trattamento economico complessivo (TEC): i datori di lavoro devono autodichiarare l'applicazione del contratto collettivo nazionale più rappresentativo del settore. È il cosiddetto salario giusto, un requisito che richiama le direttive europee sul salario minimo adeguato.

La terza è la pubblicazione dell'offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL. Fino all'emanazione del decreto attuativo del Ministero del Lavoro, l'adempimento resta opzionale: la sua inclusione tra i requisiti segnala però l'orientamento a cui il legislatore si sta dirigendo.

Incentivi assunzioni giovani, donne e ZES: al via le domande con esoneri fino a 800€
Una donna appone la firma su un documento con una penna. Foto di www.kaboompics.com su Pexels

I tre bonus a confronto

I tre incentivi condividono la struttura — esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato per assunzioni a tempo indeterminato nel 2026 — ma si differenziano per destinatari, importi e durata massima.

BonusImporto baseImporto ZESDurata maxRequisito lavoratore
Giovani under 35500 €/mese650 €/mese24 o 12 mesiDisoccupato da 24 mesi (o 6 se svantaggiato)
Donne svantaggiate650 €/mese800 €/mese24 mesiDisoccupata da 24 mesi (o 6 con criteri specifici)
ZES Unica650 €/mese24 mesiOver 35, disoccupato da 24 mesi

Per il bonus donne nella ZES, il massimale di 800 euro mensili per 24 mesi corrisponde a un risparmio potenziale di 19.200 euro per singola assunzione — il valore assoluto più alto tra le tre misure.

Il bonus ZES ha una caratteristica che riflette una precisa scelta di politica industriale: è riservato ai datori di lavoro con al massimo 10 dipendenti al momento dell'assunzione. I beneficiari sono dunque le microimprese delle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno — Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria — con esclusione esplicita di quelle di dimensioni maggiori.

La finestra degli arretrati: un'opportunità a scadenza

Come avevamo riportato, la fruizione degli esoneri parte dal mese di competenza di luglio 2026. Per le assunzioni effettuate da gennaio a giugno, è possibile recuperare gli arretrati inserendoli nei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre: il margine operativo si chiude con il flusso di settembre 2026.

Tre mesi sono sufficienti per i consulenti del lavoro già attrezzati. La pressione reale riguarda chi sta ancora verificando se le proprie assunzioni soddisfano i nuovi criteri: scoprire a settembre di non averne diritto non lascia margine di rimedio.

Sul piano tecnico, i codici Uniemens differenziano le tre misure e i due importi — base e ZES — per ciascuna: EG26 per il bonus giovani base, EGZS per quello maggiorato nella ZES, ED26 per il bonus donne base, EDZS per quello nella ZES, EZE1 per il bonus ZES. Una granularità che aggiunge complessità amministrativa per le microimprese prive di un consulente dedicato.

Il DL 62/2026 disegna incentivi più generosi e più coerenti con le direttive europee sul lavoro. Il limite non sta nell'impianto della misura, ma nel divario tra la copertura retroattiva al 1° gennaio e le istruzioni operative arrivate solo a giugno: un vuoto che ha trasformato la retroattività da opportunità in incertezza per chi ha assunto troppo presto.

Fonti

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