Direttiva UE 2023/970: l’11% di gap e la fine del segreto salariale

Ogni anno, le donne europee smettono metaforicamente di ricevere lo stipendio dalla terza settimana di novembre: è la traduzione in calendario dell'11% di divario retributivo di genere che attraversa il continente. La direttiva UE n. 2023/970, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 96 del 2026 ed entrata in vigore il 7 giugno 2026, nasce da questa constatazione e scommette su uno strumento che le normative antidiscriminazione precedenti non avevano mai usato sistematicamente: la visibilità obbligatoria dei dati.

Il divario sopravviveva grazie all'invisibilità: come funzionava il meccanismo

Le leggi europee e italiane vietavano già la disparità retributiva tra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro. Il problema era strutturale: senza accesso ai dati salariali degli altri, un lavoratore o una lavoratrice non aveva gli strumenti per accorgersi della discriminazione, né per contestarla.

La direttiva 2023/970 interviene su questo punto con due strumenti collegati. Il primo è il diritto di richiedere e ottenere — entro due mesi — informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il secondo, più incisivo, è l'inversione dell'onere della prova: non sarà più il lavoratore a dover dimostrare la discriminazione, ma il datore di lavoro a dover provare che non esiste. Questo rovesciamento cambia l'equilibrio del contenzioso lavorativo su base strutturale.

Le scelte controverse nel recepimento italiano

Il percorso di trasposizione in diritto italiano ha prodotto due scelte che rivelano tensioni concrete dentro il sistema.

Direttiva UE trasparenza retributiva: obblighi in vigore dal 7 giugno
Un gruppo di donne collabora su un progetto in un ufficio moderno. Foto di RDNE Stock project su Pexels

Lo schema preliminare del decreto escludeva apprendisti, lavoratori domestici e lavoratori intermittenti dal campo di applicazione. La versione finale — il D.Lgs. n. 96 del 2026 — ha reintegrato gli apprendisti, ma ha confermato l'esclusione di lavoratori domestici e intermittenti. Due categorie tradizionalmente a forte presenza femminile, il che crea una contraddizione interna rispetto all'obiettivo dichiarato.

La seconda scelta è un automatismo tutto italiano: l'applicazione di un contratto collettivo nazionale siglato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative costituisce presunzione di conformità ai principi di parità retributiva. Questa scorciatoia premia le aziende con relazioni industriali strutturate, ma lascia scoperte le discriminazioni individuali che si annidano all'interno dei livelli contrattuali — che è esattamente dove il divario si nasconde.

Gli effetti sistemici: cosa cambierà per le imprese medio-grandi

Il meccanismo dei report sul gender pay gap — obbligatorio per le aziende con più di 100 dipendenti, con prima scadenza al 7 giugno 2027 — trasforma il divario retributivo da fatto privato a dato aziendale monitorabile. Le imprese medio-grandi hanno esattamente un anno dall'entrata in vigore per costruire sistemi di monitoraggio che oggi spesso non esistono.

La soglia del 5% di differenza tra stipendi maschili e femminili che attiva la valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori introduce un controllo automatico: non serve una denuncia individuale, basta che il report lo registri. Sul fronte sanzionatorio, il sistema previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 96/2026 — che richiama l'art. 41 del Codice delle pari opportunità — aggiunge agli effetti economici anche effetti interdittivi su appalti pubblici e benefici statali. Per le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, questa è la componente con la maggiore portata dissuasiva.

Il vero test non sarà tecnico-legale: sarà la capacità del sistema ispettivo e giudiziario italiano di gestire il volume di contenzioso che l'inversione dell'onere della prova è destinata a generare. Una regola potente applicata in un contesto impreparato produce più conflittualità senza necessariamente più equità.

Fonti

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