Con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato ai propri ispettori le linee operative per la vigilanza sul rischio da stress termico. La notizia, di per sé, non è nuova: l’INL emana indicazioni analoghe da diversi anni.
Ciò che rende questa nota diversa dalle precedenti è il contesto in cui arriva. Per la prima volta, l’intervento dell’Ispettorato si appoggia su un’architettura normativa che ha smesso di trattare il caldo estremo come un’emergenza stagionale e ha cominciato a inquadrarlo come un rischio lavorativo strutturale, da prevenire con misure pianificate e non improvvisate.
Il passaggio non è formale: cambia la responsabilità del datore di lavoro, il perimetro dei controlli e la natura stessa degli obblighi di sicurezza. E arriva in un momento in cui il dibattito sindacale e istituzionale — come documentato dal progetto Worklimate — chiede esplicitamente «una normativa nazionale strutturale, non solo ordinanze temporanee».
Cinque anni di note INL: la progressiva costruzione di un presidio
Ripercorrere la sequenza delle note ispettive aiuta a capire la portata di quella appena pubblicata e il cambiamento di paradigma che rappresenta.
La prima, la nota 4639 del 2 luglio 2021, fu essenzialmente un atto di indirizzo: segnalava «l’opportunità di intensificare le azioni di prevenzione», richiamava i contenuti della circolare del Ministero della Salute sulle ondate di calore e indicava alcuni strumenti – dal Portale Agenti Fisici al progetto Worklimate – utili alla valutazione del microclima. Il tono era quello di una sensibilizzazione.
Nel 2022 le note si fecero più incalzanti. La 3783 del 22 giugno richiamò l’obbligo di valutare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori», compreso quello da calore, e segnalò la necessità di verificare le misure adottate nei settori più esposti. Un mese dopo, la 4753 del 26 luglio, entrò nel merito degli strumenti sanzionatori: in assenza di valutazione del rischio specifico o di misure di prevenzione, gli ispettori dovevano procedere con verbale di prescrizione e, nei casi più gravi, con un ordine di sospensione immediata dei lavori. Era la prima volta che la sospensione veniva esplicitamente indicata come misura ispettiva per il rischio caldo.
La nota 5291 del 21 luglio 2023 aggiunse un tassello decisivo: la sospensione temporanea delle attività non era solo un potere dell’ispettore, ma un obbligo del datore di lavoro nel momento in cui le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile. Obbligo esteso anche al preposto, chiamato a intervenire direttamente in presenza di pericolo.
La nota 5484 del 2026 raccoglie questa stratificazione e la consolida in un quadro organico. Il segnale è chiaro: dopo anni di indicazioni progressive, il rischio caldo esce definitivamente dalla gestione episodica per entrare nella prevenzione di sistema.
Il D.M. 95/2025 e il superamento della logica emergenziale
La vera novità che fa da sfondo alla nota di quest’anno è il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche, recepito con D.M. n. 95/2025.
Il protocollo introduce un principio che rompe con la prassi consolidata: la gestione del rischio climatico non può limitarsi alla singola ondata di calore, ma deve diventare prevenzione pianificata e strutturata. In concreto, significa che il Documento di Valutazione dei Rischi non può più limitarsi a un richiamo generico al «rischio microclima», ma deve contenere una valutazione specifica, aggiornata e corredata da misure adeguate al tipo di attività, all’esposizione e alle caratteristiche dei lavoratori.

Questa impostazione recepisce una domanda che veniva dal mondo sindacale e dagli enti di ricerca: non più ordinanze regionali disomogenee e interventi tampone, ma un quadro nazionale coerente che obblighi le aziende a integrare il rischio climatico nella valutazione dei rischi ordinaria. La nota 5484 rende operative queste indicazioni, fornendo agli ispettori una griglia di verifica articolata su sette punti: dalla valutazione del rischio all’organizzazione del lavoro, dalle pause alla sorveglianza sanitaria, fino al coinvolgimento del medico competente e degli RLS.
Settori sotto osservazione e il caso dei rider
L’elenco dei settori indicati come prioritari – edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e attività dei rider – non sorprende. Sono i comparti dove l’esposizione al caldo è più intensa e dove, negli anni passati, si sono concentrati gli interventi ispettivi e le richieste sindacali.
Il riferimento ai rider è il più significativo, perché porta il rischio da stress termico dentro il perimetro del lavoro tramite piattaforma, un ambito dove la valutazione dei rischi è stata a lungo trascurata o ritenuta difficilmente applicabile. La nota non fa distinzioni: se c’è esposizione, c’è obbligo di prevenzione. È un’estensione che segnala come il legislatore e gli organi di vigilanza stiano progressivamente normalizzando il lavoro su piattaforma rispetto agli obblighi di sicurezza tradizionali.
Cosa cambia per le aziende: non basta più il DVR formale
L’aspetto che più pesa nella nota 5484 è l’enfasi sull’effettività delle misure. Gli ispettori non devono verificare soltanto se il DVR contiene un capitolo sul rischio caldo, ma se le misure previste sono state realmente attuate.
La possibile sospensione delle attività nelle ore centrali, indicata nella fascia 12:00-16:00, non è un obbligo automatico ma una misura da valutare quando le condizioni concrete – temperatura percepita, umidità, ventilazione, sforzo fisico – lo rendono necessario.
L’assenza di automatismi è un punto centrale. L’INL non fissa una soglia di temperatura oltre la quale scatta lo stop, ma impone una valutazione contestuale che consideri tutte le variabili in gioco. Questo rende più complessa la posizione del datore di lavoro – non può nascondersi dietro una regola fissa – ma anche più efficace la prevenzione, perché calibrata sulle condizioni reali. È l’approccio che distingue una prevenzione matura da un adempimento burocratico.
Il ruolo del preposto e la vigilanza continua
Un passaggio che merita attenzione è il richiamo esplicito agli obblighi del preposto ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008. La nota chiarisce che il preposto non può attendere decisioni superiori quando rileva condizioni di pericolo durante l’attività lavorativa.
È un principio già presente nel Testo Unico, ma la sua applicazione al rischio caldo rappresenta un’estensione significativa: il preposto diventa il primo presidio di vigilanza su un rischio che può manifestarsi e aggravarsi nel giro di poche ore, senza il preavviso che caratterizza altri pericoli lavorativi. In un sistema che punta alla prevenzione continua e non all’intervento d’emergenza, questa catena di responsabilità distribuita è coerente con l’impianto complessivo.
I numeri della CIGO e il costo dell’inazione
Resta sullo sfondo, ma è parte del quadro, il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017, che riconosce la possibilità di richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria quando le temperature eccezionalmente elevate – superiori a 35 gradi – impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole.
La CIGO per caldo non è una novità del 2026, ma acquista nuovo significato in un sistema che sta passando dall’intervento episodico alla prevenzione strutturale. Se lo stop alle attività nelle ore più calde diventa una misura di prevenzione ordinaria e non più un’extrema ratio, il ricorso agli ammortizzatori sociali potrebbe diventare più frequente e meno stigmatizzato. È un tassello che completa il disegno: la prevenzione ha un costo, ma il sistema offre strumenti per distribuirlo senza scaricarlo interamente sulle imprese o sui lavoratori.
L’architettura che emerge è coerente: il datore di lavoro valuta il rischio, adotta le misure organizzative, se necessario sospende le attività e può accedere alla CIGO per gestire l’impatto economico della sospensione. La nota 5484 chiude il cerchio sul primo anello della catena: la prevenzione. E lo fa portando a compimento un percorso di anni di stratificazione ispettiva che ha trasformato un’emergenza climatica in un obbligo di sistema.
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