Con la sentenza n. 141 depositata il 21 luglio 2026, la Corte costituzionale ha messo un punto fermo su una questione che tocca il cuore del welfare per gli stranieri in Italia: l’assegno sociale resta subordinato al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La decisione non è solo un responso tecnico – è il riflesso di una scelta di politica del diritto maturata su un doppio binario, interno ed europeo, che distingue nettamente le prestazioni fondate sulla contribuzione da quelle finanziate dalla fiscalità generale. Per i cittadini extracomunitari regolarmente presenti ma privi del titolo di soggiorno qualificato, la porta dell’assegno sociale rimane chiusa, anche se lavorano e risiedono in Italia da anni.
L’approdo della Consulta chiude un percorso giudiziario cominciato con il ricorso di una cittadina albanese, titolare di un permesso biennale per ricongiungimento familiare che le consentiva di lavorare, alla quale l’INPS aveva negato la prestazione proprio per l’assenza del permesso di lungo periodo. La Corte d’appello di Firenze aveva ribaltato il diniego, ritenendo che il requisito fosse stato superato dall’introduzione dell’obbligo di soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni. Ma la Cassazione, e ora la Consulta, hanno ribadito che i due requisiti sono cumulativi: dieci anni di residenza legale e permesso UE di lungo periodo, quest’ultimo generalmente ottenibile dopo cinque anni di permesso valido e al soddisfacimento di condizioni su reddito, alloggio e lingua.
L’assegno sociale come “prestazione speciale”: lo snodo europeo
L’assegno sociale italiano rientra tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo disciplinate dal regolamento CE n. 883/2004. Non è finanziato dai contributi del beneficiario ma dalla tassazione generale, garantisce un reddito minimo di sussistenza in rapporto al contesto economico nazionale ed è elencato nell’Allegato X del regolamento stesso. Questa classificazione – confermata dalla Corte di giustizia UE il 5 marzo 2026 con la sentenza C-151/24, causa Luevi – produce una conseguenza precisa: il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale sancito dall’articolo 12 della direttiva 2011/98/UE non si applica a questo tipo di prestazioni.
Il ragionamento dei giudici di Lussemburgo ha distinto tra le prestazioni che rientrano nei settori della sicurezza sociale elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 883/2004 – per le quali opera la parità di trattamento – e quelle speciali non contributive, che forniscono una copertura complementare, suppletiva o accessoria. L’assegno sociale, assicurando mezzi di sussistenza a chi non può garantire il proprio sostentamento, ricade nell’assistenza sociale e sfugge all’obbligo di parità.
La sentenza europea era stata sollecitata dalla stessa Consulta con ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 29 del 2024, segno di un nodo interpretativo che il giudice nazionale non riteneva risolvibile senza un chiarimento sovranazionale.

Doppia barriera e legame territoriale rafforzato
La normativa italiana (articolo 80, comma 19, della legge 388/2000) impone quindi un doppio filtro per i cittadini extra UE: la residenza legale e continuativa di almeno dieci anni e il possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Il primo requisito fissa un orizzonte temporale che va oltre la semplice regolarità amministrativa; il secondo richiede uno status giuridico che presuppone stabilità economica, abitativa e conoscenza della lingua italiana.
Questo doppio strato è coerente con l’orientamento della giurisprudenza costituzionale che, in materia di prestazioni assistenziali, valorizza il legame stabile e durevole con il territorio come condizione legittima per accedere a risorse pubbliche non contributive. La sentenza n. 141/2026 non fa che consolidare questa linea, chiarendo che il legislatore nazionale può graduare l’accesso al welfare in base alla stabilità del radicamento, senza che questo configuri una discriminazione vietata.
La Costituzione e l’“interpenetrazione assiologica” con il diritto UE
Un passaggio significativo della sentenza riguarda il presunto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. La Consulta ha osservato che la violazione del principio di uguaglianza era stata evocata in stretta connessione – “interpenetrazione assiologica” – con il principio di parità di trattamento disegnato dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla direttiva 2011/98/UE. Esclusa l’applicabilità di quest’ultimo all’assegno sociale, è venuto meno lo stesso presupposto per ipotizzare una discriminazione incostituzionale nell’ordinamento interno.
In altre parole, la Consulta non ha operato un bilanciamento autonomo tra esigenze di bilancio e diritti sociali, ma ha preso atto che il parametro di uguaglianza invocato era interamente plasmato sulla normativa europea che, per questa specifica misura, non impone la parità di trattamento.
La vicenda segna un punto di equilibrio nel difficile rapporto tra universalità delle prestazioni sociali e sostenibilità finanziaria. L’assegno sociale, nato come misura di contrasto alla povertà in età avanzata, mantiene la sua vocazione assistenziale ma la ancora a un criterio di meritevolezza fondato sulla stabilità del legame con l’Italia. Per i cittadini extra UE senza permesso di lungo periodo, la strada verso questa forma di protezione sociale resta sbarrata, anche quando il percorso lavorativo e contributivo è regolare. Un esito che riflette una scelta di sistema: nel welfare non contributivo, il radicamento territoriale conta più della mera presenza legale.
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