Dimissioni per violenza di genere: ora la NASpI è un diritto. Cosa cambia

Con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, l’INPS ha riconosciuto che le dimissioni per giusta causa di chi subisce violenza di genere o atti persecutori danno accesso alla NASpI, anche quando il responsabile è un soggetto esterno all’ambiente di lavoro. Non è un semplice chiarimento amministrativo: è il punto d’arrivo di un percorso giuridico che salda la tutela del reddito al diritto costituzionale all’incolumità personale, chiudendo un vuoto interpretativo che per anni ha lasciato senza rete migliaia di lavoratrici e lavoratori costretti a scegliere tra il lavoro e la propria sicurezza.

La base normativa: dal Codice civile alla Cassazione

L’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 riconosce la NASpI in caso di disoccupazione involontaria, comprese le dimissioni per giusta causa, nozione che l’articolo 2119 del Codice civile definisce come una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Su questo impianto si innesta una giurisprudenza che ha progressivamente ampliato il perimetro della giusta causa: la Corte costituzionale (sentenza n. 269/2002) ha chiarito che lo stato di disoccupazione derivante da dimissioni rese per improseguibilità del rapporto è da considerarsi involontario ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione; la Cassazione, con la sentenza n. 11051/2015, ha aggiunto che anche condizioni di salute sopravvenute del lavoratore, indipendenti da un inadempimento del datore, possono rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione dell’attività.

Proprio la sentenza del 2015 ha costituito il precedente più diretto per il messaggio INPS: se un male fisico o psichico, anche se causato da un terzo, può giustificare le dimissioni con diritto alla NASpI, lo stesso principio può applicarsi alle vittime di violenza o stalking. A questo quadro si aggiunge la Raccomandazione Rec(2002)5 del Consiglio d’Europa, che invitava gli Stati membri a predisporre politiche attive di protezione per le donne vittime di violenza, un richiamo che il messaggio INPS cita tra i riferimenti della svolta.

Violenza esterna: quando scattano le dimissioni per giusta causa

Il passaggio più significativo del documento è la conferma che le condotte violente o persecutorie, anche se originate fuori dai luoghi di lavoro, possono rendere oggettivamente impossibile proseguire il rapporto. L’INPS, dopo aver interpellato il Ministero del Lavoro, ha fissato due condizioni che devono sussistere alternativamente o congiuntamente:

  • impatto psicofisico sulla vittima che renda incompatibile lo svolgimento dell’attività lavorativa (un’estensione della logica della Cassazione del 2015 in materia di salute);
  • stretta correlazione tra gli atti persecutori e le normali abitudini connesse al lavoro, come nel caso di molestie o pedinamenti sul tragitto casa-lavoro.

In assenza di almeno uno di questi elementi, la sola esistenza di violenze nella sfera privata, del tutto scollegata dal contesto lavorativo, non basta. Serve un collegamento funzionale documentato che trasformi le dimissioni da scelta volontaria a recesso necessitato per tutelare la propria incolumità. In questi casi, le dimissioni vengono trattate come “giusta causa per fatto del terzo” e danno accesso alla prestazione di disoccupazione.

Monete d'oro e porta aperta verso la luce, simbolo del diritto alla NASpI per chi si dimette per violenza di genere
La porta verso la luce e le monete d'oro evocano la tutela del reddito per chi lascia il lavoro per violenza di genere.

La valutazione non è automatica: prove e accertamenti

Il riconoscimento della NASpI non scatta in modo automatico. Il messaggio 2540/2026 sottolinea che spetta all’INPS, in sede di esame della domanda, verificare la presenza concreta delle condizioni descritte sulla base di elementi oggettivi: denunce, referti medici, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ordini di protezione. È la lavoratrice o il lavoratore a dover indicare espressamente la causale “giusta causa per fatto del terzo” nella comunicazione di dimissioni, allegando la documentazione disponibile.

Se l’INPS dovesse negare la prestazione, l’accertamento definitivo sulla sussistenza della giusta causa resta comunque rimesso al giudice del lavoro. Il datore di lavoro, che non deve essere necessariamente coinvolto né responsabile delle violenze, ha un ruolo marginale: è tenuto piuttosto a conservare traccia della causale indicata e delle eventuali comunicazioni ricevute.

Oltre la procedura: il significato di una svolta attesa

Le tre fonti che hanno riportato la notizia (FiscoeTasse, Ipsoa e Informazione Fiscale) convergono su un punto: il messaggio INPS non scrive una norma nuova, ma dà veste operativa a principi già presenti nell’ordinamento. Considerando i due criteri indicati (impatto psicofisico e correlazione con le abitudini lavorative), il provvedimento estende di fatto la rete di protezione economica a chi, per mettersi in salvo da uno stalker o da un partner violento, è costretto ad abbandonare il posto di lavoro.

L’impatto più immediato è su lavoratrici e lavoratori che fino a ieri rischiavano di restare intrappolati tra l’esigenza di un reddito e la necessità di sfuggire a una minaccia. La presenza di un’indennità di disoccupazione elimina una delle barriere economiche che spesso ostacolano l’allontanamento da situazioni di pericolo, allineando l’Italia alle indicazioni europee e a una lettura della giusta causa non più confinata ai soli inadempimenti del datore.

Il messaggio 2540/2026 non allarga semplicemente la platea degli aventi diritto alla NASpI: riconosce che la sicurezza personale è un presupposto irrinunciabile del rapporto di lavoro. È un principio che, per la prima volta con tanta chiarezza, viene posto al centro del sistema di ammortizzatori sociali.

Fonti

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