NASpI ai detenuti: l’INPS archivia la logica carceraria e abbraccia il diritto del lavoro

Con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026, l’INPS ha scritto una pagina che va oltre la tecnica previdenziale: ha riconosciuto che il lavoro in carcere non è un trattamento penitenziario mascherato, ma un rapporto di lavoro ordinario a tutti gli effetti. La conseguenza è che, quando quel rapporto finisce per cause indipendenti dalla volontà del detenuto, scatta il diritto alla NASpI esattamente come per qualsiasi altro lavoratore.

La circolare recepisce un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, che negli ultimi anni ha progressivamente smantellato l’idea che l’attività lavorativa intramuraria fosse una semplice componente della pena. Il principio è netto: sotto il profilo previdenziale e assicurativo, il lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria è un lavoro vero. E i lavori veri, quando finiscono senza colpa del lavoratore, danno diritto alla disoccupazione.

L’evoluzione che ha portato alla circolare

Fino a qualche anno fa il lavoro carcerario era considerato parte integrante del trattamento rieducativo, ma con uno statuto giuridico ancillare rispetto al rapporto di lavoro esterno. Il cambiamento è arrivato su due binari paralleli. Da un lato la riforma dell’ordinamento penitenziario ha rafforzato la funzione di reinserimento sociale del lavoro, allontanandolo dalla logica afflittiva. Dall’altro la giurisprudenza di legittimità ha cominciato a trattare il rapporto di lavoro intramurario come un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutele.

La circolare n. 74/2026 è il punto di arrivo di questo percorso: l’Istituto non si limita a prendere atto delle sentenze, ma le trasforma in istruzioni operative per le proprie sedi territoriali, chiudendo una stagione di incertezza applicativa.

NASpI per detenuti: INPS chiarisce le regole
Due detenuti in uniforme arancione in una cella di prigione. Foto di RDNE Stock project su Pexels

Le quattro ipotesi di disoccupazione involontaria

Il cuore del provvedimento sta nell’individuazione puntuale delle fattispecie in cui la perdita del lavoro non è attribuibile a una scelta del detenuto:

  • Scarcerazione per fine pena: una volta terminata la detenzione, il lavoratore non ha alcun potere di proseguire il rapporto. La cessazione è analoga alla scadenza di un contratto a termine.
  • Conclusione del progetto lavorativo: le attività organizzate dall’Amministrazione penitenziaria hanno durata determinata. Quando il progetto finisce, il lavoratore non può decidere di continuare.
  • Trasferimento in un altro istituto: la decisione compete esclusivamente all’Amministrazione e il detenuto non può opporsi per mantenere il posto.
  • Ammissione a misure alternative alla detenzione: anche se l’istanza parte dal detenuto, la concessione dipende dall’autorità giudiziaria. Non è equiparabile a dimissioni volontarie.

In tutti questi casi, l’INPS riconosce il diritto alla NASpI purché sussistano gli altri requisiti di legge. Non solo: per i rapporti a tempo indeterminato, l’Amministrazione penitenziaria dovrà versare anche il ticket di licenziamento, il contributo previsto per le interruzioni che possono generare diritto all’indennità.

Cosa resta fuori e perché è coerente

La circolare conferma invece l’esclusione dalla NASpI per i periodi di inattività dovuti alla rotazione del lavoro carcerario. In queste situazioni il rapporto non si interrompe: è solo sospeso, e il lavoratore tornerà a essere impiegato con la successiva chiamata.

La distinzione è importante perché rivela la coerenza dell’impianto. L’INPS non sta concedendo un beneficio assistenziale, ma sta applicando le regole ordinarie della NASpI a un rapporto di lavoro ordinario. Dove il rapporto continua, anche se in modalità discontinua, non c’è stato di disoccupazione e quindi non c’è prestazione. Dove invece il rapporto cessa davvero, scattano tutti i diritti previsti dalla legge.

Una prospettiva di sistema

La circolare ha un significato che va oltre il singolo caso. Riconoscere la NASpI ai detenuti significa consolidare il principio per cui il lavoro penitenziario è un’esperienza di cittadinanza lavorativa piena, non un simulacro. L’effetto atteso non è solo previdenziale: è anche un incentivo implicito per l’Amministrazione penitenziaria a strutturare le attività lavorative in modo stabile e continuativo, riducendo i periodi di rotazione che oggi escludono la tutela. Per le sedi territoriali INPS, il compito sarà verificare caso per caso, acquisendo informazioni direttamente dall’Amministrazione penitenziaria, che la cessazione rientri effettivamente in una delle fattispecie riconosciute. Un lavoro istruttorio che sancisce definitivamente l’uscita del lavoro carcerario dalla zona grigia del semi-diritto.

Fonti

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