Flat tax stipendi: la circolare 3/E e il nodo degli arretrati

La circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 dell'Agenzia delle Entrate risolve il problema interpretativo più rilevante della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: la flat tax sugli stipendi si applica anche agli arretrati dei contratti già rinnovati, non soltanto agli aumenti corrisposti per la prima volta quest'anno. Senza questa precisazione, intere categorie di lavoratori sarebbero rimaste escluse dal beneficio pur avendo i requisiti formali per accedervi.

Due aliquote, due obiettivi di politica fiscale

La legge n. 199/2025 ha strutturato la misura su due binari distinti, con finalità diverse:

  • Flat tax al 5%: sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi dei contratti collettivi firmati nel triennio 2024-2026, corrisposti nel 2026, per lavoratori dipendenti privati con reddito fino a 33.000 euro lordi.
  • Flat tax al 15%: sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, domenicale, nei giorni di riposo settimanale e per i turni, fino a un limite annuo complessivo di 1.500 euro, per redditi fino a 40.000 euro.

L'imposta sostitutiva, in entrambi i casi, sostituisce l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali sull'importo agevolato. Il beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Le due misure rispondono a logiche diverse. La sostitutiva al 5% premia il risultato della contrattazione collettiva, abbassando la pressione fiscale sugli aumenti concordati tra parti sociali. Quella al 15%, con una soglia di reddito più alta (40.000 euro contro 33.000), riconosce una compensazione per condizioni di lavoro gravose — notte, domenica, turni — indipendentemente dai rinnovi contrattuali.

Perché l'estensione agli arretrati è il chiarimento decisivo

Il passaggio più rilevante della circolare 3/E riguarda gli arretrati. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la flat tax al 5% copre anche le somme relative ad annualità precedenti al 2026, purché corrisposte quest'anno in attuazione di contratti firmati nel triennio 2024-2026.

Il criterio rilevante è il momento del pagamento, non il periodo a cui la retribuzione si riferisce. La condizione è che gli importi vengano corrisposti nel 2026 a titolo di rinnovo contrattuale, indipendentemente dalla competenza. Questo significa che i lavoratori i cui contratti hanno avuto decorrenza retroattiva — con arretrati liquidati nell'anno in corso — rientrano pienamente nel beneficio.

La flat tax al 5% si applica anche agli incrementi pagati sulle ferie, le festività soppresse e i permessi, voci che non corrispondono a ore lavorate ma derivano dall'applicazione del contratto rinnovato. Rimane escluso un solo tipo di corresponsione: gli importi "una tantum".

Agenzia delle Entrate: circolare 3/E sulla flat tax al 5% per aumenti contrattuali e lavoro notturno
Buste paga e documenti fiscali su scrivania con calendario e matite. Foto di Monstera Production su Pexels

Le indennità di reperibilità: un'interpretazione estensiva

Tra i chiarimenti specifici, la circolare 3/E affronta le indennità di reperibilità. La flat tax al 15% si applica a queste somme anche quando il dipendente non ha effettivamente svolto attività lavorativa.

La ratio seguita dall'Agenzia: le indennità di reperibilità compensano una condizione di disponibilità, funzionalmente collegata alle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni. Non è la prestazione effettiva che genera il diritto, ma il vincolo di disponibilità previsto dal contratto collettivo.

La circolare chiarisce che la maggiorazione per il lavoro di domenica rientra nel beneficio al 15%, indipendentemente da come il contratto individui il giorno di riposo settimanale del lavoratore.

Una norma che ha richiesto due cicli di chiarimento

La circolare 3/E è il secondo intervento interpretativo in quattro mesi. La circolare 2/E del 24 febbraio 2026 aveva già fornito un primo inquadramento; la 3/E si presenta nella forma di FAQ, risposta strutturata ai quesiti operativi arrivati da datori di lavoro e consulenti. Due cicli di chiarimento in così poco tempo segnalano una norma con perimetri originariamente incerti.

L'architettura della misura presenta due asimmetrie strutturali. Per la flat tax al 5% sui rinnovi non esiste un tetto all'importo dell'incremento agevolabile: la sostitutiva si applica all'intera quota di aumento, entro il solo limite di reddito complessivo (33.000 euro). Per la flat tax al 15% sulle indennità, invece, il tetto di 1.500 euro di imponibile agevolabile circoscrive il beneficio massimo conseguibile, con un risparmio fiscale proporzionato a tale limite.

Sul piano operativo, i responsabili paghe si trovano a gestire due regimi paralleli con soglie di reddito, basi imponibili e — nel caso degli arretrati al 5% — criteri temporali distinti. La necessità di separare gli importi competenti ad annualità precedenti da quelli correnti richiede un tracciamento specifico nella busta paga, che la circolare non disciplina nei dettagli procedurali.

Il chiarimento sugli arretrati non è solo tecnico: indica che il beneficio segue il momento del pagamento, non la competenza, e raggiunge così anche chi ha ricevuto gli aumenti contrattuali solo dopo mesi di attesa dalla firma del rinnovo.

Fonti

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