Il 22 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che riattiva l'accesso in deroga alla cassa integrazione per eccezionali ondate di calore. Non è una novità assoluta: il governo la definisce esplicitamente una reintroduzione di "norme già vigenti negli scorsi anni". Che questa misura torni puntuale ogni estate segnala qualcosa di più profondo — l'emergenza caldo non è più un'eccezione del diritto del lavoro, ma una variabile con cui il sistema degli ammortizzatori sociali deve fare i conti ogni anno.
Ogni estate, la stessa norma: il segnale politico
Il decreto del 22 giugno rientra in un provvedimento più ampio, dedicato a disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Non è un decreto autonomo sul lavoro: la tutela contro il caldo è inserita dentro un pacchetto di politica economica e climatica. Questo posizionamento non è neutro — segnala che l'adattamento al clima entra, almeno formalmente, nel perimetro della pianificazione economica nazionale.
La misura si muove su un terreno già tracciato. Il decreto n. 92/2025 aveva stabilito regole analoghe: accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) senza versare il contributo addizionale e, soprattutto, senza che i periodi fruiti venissero computati nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. Quella soglia, superata la quale scattano regole più restrittive per le imprese, è rimasta sospesa per i periodi di emergenza caldo — un segnale che il sistema tratta gli eventi climatici estremi come forza maggiore, non come crisi d'impresa ordinaria.
Accanto al decreto, nel 2025 governo e parti sociali avevano firmato il Protocollo quadro per la gestione dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche: un documento che fissa misure di prevenzione, organizzazione e protezione, con attenzione specifica ai settori esposti e a chi lavora all'aperto. Il decreto 2026 si innesta in questa architettura già costruita.

La soglia dei 35 °C non è l'unico criterio
Il riferimento INPS fissa a 35 °C la temperatura oltre la quale si può richiedere la cassa integrazione. Ma il termometro è solo il punto di partenza. L'accesso è possibile anche con valori inferiori, quando la temperatura percepita supera quella soglia per effetto di più fattori combinati:
- elevata umidità ambientale;
- esposizione diretta al sole senza protezione;
- macchinari o materiali che producono calore aggiuntivo;
- obbligo di indossare caschi, tute o altri dispositivi di protezione individuale;
- intensità dello sforzo fisico richiesto dalla mansione.
Il riferimento operativo per misurare il rischio è la piattaforma Worklimate, sviluppata da INAIL e CNR, che classifica il livello di pericolo per chi svolge attività fisica intensa all'aperto. Molte ordinanze regionali già vietano il lavoro nelle fasce orarie più critiche, di solito tra le 12:30 e le 16:00, nelle aree segnalate dalle mappe di rischio.
L'ambiguità aperta: chi sono "alcuni operatori economici"
Il comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri cita la possibilità per "alcuni operatori economici" di sospendere o ridurre l'attività, senza indicare i settori specifici. Il testo definitivo del decreto, non ancora pubblicato al momento della seduta, chiarirà questo punto. I settori storicamente beneficiari — edilizia, agricoltura, manutenzione urbana, cave e lavori stradali — restano i candidati naturali, ma l'inclusione o l'esclusione di altri comparti dipende dalla formulazione tecnica del provvedimento.
Questa vaghezza non è irrilevante: il perimetro dei beneficiari determina quante imprese potranno presentare domanda all'INPS e l'entità complessiva dello strumento.
Il dato più significativo dell'intera vicenda non è la misura in sé, ma la sua ricorrenza: finché la tutela contro il caldo deve essere reintrodotta per decreto ogni estate, il sistema resta strutturalmente in modalità emergenziale. Una norma permanente che non richieda rinnovi annuali — ancora assente — sarebbe il passo che trasformerebbe la risposta al caldo da gestione dell'urgenza a infrastruttura stabile del diritto del lavoro.
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