Dal 1° luglio 2026 non è entrata in vigore solo una nuova tassa: è caduta una franchigia doganale attiva dal 1992, anno in cui l'Unione europea aveva scelto di lasciar entrare senza dazi i piccoli pacchi provenienti da Paesi terzi. Quel regime, concepito quando il commercio elettronico non esisteva, ha permesso negli anni una crescita massiccia delle importazioni a basso costo — trasformandosi in un vantaggio strutturale per i venditori extra-UE rispetto alle imprese europee. Il dazio forfettario da 3 euro per spedizione non è una misura correttiva minore: è il primo tassello di una riforma doganale comunitaria che ridisegnerà le regole del commercio online internazionale almeno fino al 2028.
La fine di una franchigia doganale attiva dal 1992
La franchigia abolita dal 1° luglio era in vigore dal 1992: per oltre trent'anni, le spedizioni con valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE erano entrate nel mercato unico senza dazi, in un contesto in cui le importazioni postali erano marginali e i controlli doganali non erano calibrati sui volumi dell'e-commerce moderno.
I numeri citati da Bruxelles restituiscono la scala del fenomeno: nel 2024 sono entrati nel mercato unico circa 4,6 miliardi di euro di piccoli pacchi, con oltre il 90% proveniente dalla Cina. Una crescita che ha messo sotto pressione sia le autorità doganali sia le imprese europee, costrette ad applicare IVA e dazi su merci che i loro concorrenti extra-UE potevano spedire senza questi oneri.
Il Regolamento UE 2026/382 chiude quella stagione introducendo un contributo forfettario fisso da 3 euro per ogni spedizione extra-UE con valore non superiore a 150 euro: non un dazio proporzionale al valore della merce, ma una tariffa uniforme che si aggiunge agli altri oneri doganali eventualmente applicabili.
Le tre criticità che hanno convinto Bruxelles ad agire
La Commissione europea ha identificato tre problemi strutturali che il vecchio regime aveva reso insostenibili. Il primo è il carico amministrativo sulle autorità doganali, cresciuto in proporzione diretta con l'esplosione delle spedizioni e-commerce. Il secondo è la concorrenza asimmetrica: i venditori da Paesi terzi evitavano dazi e IVA in dogana, con un vantaggio difficilmente colmabile per chi produce o distribuisce all'interno dell'UE.
Il terzo problema riguarda la qualità delle merci importate: senza controlli sistematici, nel mercato europeo entravano prodotti con valori dichiarati sottostimati, merci non conformi agli standard UE e casi di frode fiscale. Il dazio da 3 euro è anche uno strumento per incentivare dichiarazioni doganali più accurate e rendere economicamente sostenibili i controlli capillari.
La riforma non si chiude con luglio 2026: il percorso prosegue verso un nuovo sistema informatico doganale comune atteso entro il 2028, che dovrà gestire volumi che le strutture attuali faticano già a reggere.

Il rinvio italiano: una scelta politica precisa
Accanto al dazio europeo, la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, commi 126-128) aveva introdotto un contributo amministrativo nazionale da 2 euro per le stesse tipologie di spedizioni, con partenza fissata anch'essa al 1° luglio. Il Decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri n. 179 il 22 giugno 2026 ha spostato quella scadenza al 1° ottobre.
Il rinvio non nasce da un ripensamento sul merito della misura: risponde esplicitamente alle pressioni delle associazioni della logistica e dei trasporti, che avevano segnalato l'impossibilità di adeguare in tempo sistemi doganali e procedure di riscossione per gestire contemporaneamente due prelievi con meccanismi tecnici distinti. La separazione delle scadenze concede agli operatori tre mesi per completare gli adeguamenti.
La distinzione tecnica tra i due strumenti non è trascurabile. Il dazio UE è un prelievo doganale ordinario; il contributo italiano da 2 euro è classificato invece come contributo amministrativo — esclude dalla base imponibile IVA (come chiarito dalla Circolare ADM n. 4/2026), segue tracciati dichiarativi H1 e H7 con codice tributo 159, e prevede meccanismi di liquidazione propri, incluso il versamento periodico quindicinale per le dichiarazioni H7. Gestire le due misure in parallelo dal giorno uno avrebbe creato una complessità tecnica concreta, non teorica.
Cosa cambia per consumatori e operatori
Per i consumatori, l'aggravio immediato è 3 euro per ogni pacco extra-UE di valore inferiore a 150 euro. Da ottobre, se la scadenza verrà rispettata, si aggiungerà il contributo da 2 euro, portando il totale a 5 euro per spedizione, oltre IVA e altri oneri già previsti.
L'impatto strutturale più rilevante riguarda la competitività del commercio internazionale. Il 90% dei 4,6 miliardi di euro di import nel 2024 arrivava dalla Cina: la platea di acquisti che subisce l'aggravio è enorme, e la misura colpisce proprio quei micro-acquisti abituali — quelli di pochi euro di valore percepito — che hanno alimentato la crescita delle piattaforme di e-commerce extraeuropee.
Per corrieri, marketplace e imprese importatrici, il rinvio al 1° ottobre non sospende gli adeguamenti tecnici già richiesti dalle circolari ADM: i sistemi devono distinguere dazio UE, contributo amministrativo italiano, IVA all'importazione, tracciato dichiarativo e regime doganale applicato. Il rinvio sposta la scadenza, non il lavoro.
Trent'anni dopo l'introduzione della franchigia del 1992, la direzione è tracciata: dazi più alti, controlli più stringenti, fine del vantaggio competitivo per i venditori extra-UE. Il rinvio italiano al 1° ottobre è un aggiustamento operativo — la rotta verso il 2028 non cambia.
Fonti
- Mini pacchi, slitta a ottobre la tassa italiana ma a luglio scatta quella Ue: +3 euro a spedizione
- Tassa da 2 euro sui pacchi extra-UE rinviata al 1° ottobre
- Tassa sui pacchi: l'entrata in vigore slitta al 1° ottobre 2026
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