Pensione INPS a residente in Cina: perché l’imposta resta in Italia

L'origine privata dei contributi non sposta il prelievo: se la pensione esce dal sistema previdenziale pubblico, la tassa resta allo Stato della fonte, cioè all'Italia. È il senso della risposta a interpello n. 179 del 1° ottobre 2026 dell'Agenzia delle Entrate, che applica la Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni a un pensionato INPS residente nella Repubblica Popolare Cinese. Il caso non riguarda solo la Cina: chiarisce il criterio con cui si decide dove tassare una pensione pubblica quando il beneficiario trasferisce la residenza all'estero.

Una convenzione firmata nel 2019 e arrivata a regime nel 2024

La norma su cui poggia la risposta è l'articolo 18 della Convenzione tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni, siglata il 23 marzo 2019 e ratificata con la legge 18 novembre 2024, n. 182. Tra firma e ratifica passano oltre cinque anni e sette mesi: un intervallo lungo, che aiuta a collocare nel tempo un chiarimento applicativo arrivato quasi due anni dopo la ratifica.

Il paragrafo 1 dell'articolo 18 enuncia la regola generale: le pensioni relative a un cessato impiego sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario — nel caso di specie, la Cina. Il contribuente si era appoggiato esattamente a questa clausola per chiedere la non imponibilità in Italia.

Le due deroghe alla regola generale

Il testo convenzionale prevede due eccezioni alla regola della residenza. La prima, all'articolo 19, paragrafo 2, riguarda le pensioni corrisposte dallo Stato o da enti locali per servizi resi nel pubblico impiego: non si applica al caso, perché l'istante ha escluso di aver mai lavorato per la pubblica amministrazione.

La seconda — quella decisiva — è l'articolo 18, paragrafo 2: per le pensioni erogate "nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico", la potestà impositiva spetta allo Stato della fonte, cioè all'Italia.

Perché l'origine privata dei contributi non basta

La Convenzione non definisce "sistema previdenziale pubblico". L'Agenzia la ricostruisce richiamando la relazione della 3ª Commissione permanente del Senato al disegno di legge di ratifica (S. 1127, XIX Legislatura): vi rientrano sia le pensioni corrisposte in base alla legislazione sulla previdenza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato per finalità di solidarietà generale, come le pensioni di invalidità.

Pensione INPS a residente in Cina: l'imposta si paga in Italia
Donna che consulta documenti a casa. Foto di SHVETS production su Pexels

Sul punto opera un precedente datato: la circolare 21 luglio 2003, n. 41/E, secondo cui la previdenza sociale comprende tutte le remunerazioni correlate a versamenti obbligatori per legge per un cessato impiego, con la sola esclusione delle prestazioni legate a contribuzione volontaria.

Da qui il passaggio chiave. L'istante aveva maturato la pensione solo con attività nel settore privato, ma il criterio che decide non è l'origine dei contributi: è la natura dell'ente che li ha raccolti e che eroga il trattamento. L'INPS, soggetto residente in Italia, fa parte del sistema previdenziale pubblico; l'origine privata del rapporto di lavoro non incide sull'esito.

Dal TUIR alla Convenzione: quale norma prevale

Sul piano interno, l'articolo 3, comma 1, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) assoggetta i non residenti a imposta solo sui redditi prodotti in Italia, e l'articolo 23, comma 2, lettera a), considera tali le pensioni corrisposte da soggetti residenti. Poiché l'INPS è residente, la pensione si presume prodotta in Italia: una presunzione che, da sola, basterebbe a tassarla.

La Convenzione può però prevalere sul diritto interno — lo stabiliscono l'articolo 169 del TUIR e l'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — ed è proprio ciò che il contribuente invocava. Il punto è che la deroga dell'articolo 18, paragrafo 2, riporta comunque il prelievo allo Stato della fonte: il risultato finale coincide con quello della norma interna, ma per una ragione convenzionale diversa da quella prospettata.

Cosa cambia per chi va in pensione all'estero

La conclusione ha un effetto pratico immediato: un ex lavoratore del settore privato che sposta la residenza in Cina non può contare sull'articolo 18, paragrafo 1, per liberarsi dall'IRPEF sulla pensione INPS. La discriminante non è il settore in cui si è lavorato, ma il fatto che il trattamento provenga da un sistema previdenziale pubblico alimentato da contribuzione obbligatoria.

Per chi pianifica un trasferimento all'estero dopo il pensionamento, o assiste chi lo fa, la verifica da fare cambia di segno: non conta dove si è lavorato, ma da quale sistema arriva l'assegno. Ed è un criterio che, in presenza di clausole convenzionali analoghe, può valere ben oltre il caso cinese.

Fonti

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