Progetto di vita personalizzato: cosa cambia davvero con la riforma della disabilità

L’attivazione del servizio telematico SISDA da parte dell’INPS, con i messaggi n. 2550 e n. 2551 del 4 agosto 2026, non è una semplice novità procedurale. È il primo tassello operativo di un cambio di paradigma che ridisegna il rapporto tra persona con disabilità e welfare: dalla logica del mero accertamento sanitario a quella della presa in carico globale, centrata sui bisogni reali della persona nei diversi ambiti della sua esistenza. La riforma della disabilità contenuta nel D.Lgs. 62/2024 inizia a camminare su una platea ampia di province italiane, e lo fa mettendo in connessione diretta cittadini, INPS e Ambiti Territoriali Sociali.

Perché il progetto di vita non è una nuova prestazione economica

Il punto di svolta è scritto nella funzione stessa dell’istanza appena attivata: non si tratta di una domanda di indennità, né di una richiesta di accertamento o rivalutazione della condizione di disabilità. Quei passaggi devono essere già stati completati. L’istanza serve ad attivare una valutazione multidimensionale condotta dall’Ambito Territoriale Sociale insieme alla persona interessata.

Al centro non c’è il grado di disabilità, ma il contesto di vita individuale: autonomia, casa, lavoro, istruzione, relazioni sociali. L’obiettivo è costruire un progetto che coordini in un quadro unitario interventi e sostegni che oggi viaggiano su binari separati — sanitario, assistenziale, scolastico, lavorativo.

L’INPS in questo schema cambia ruolo: da erogatore diretto di prestazioni a tramite tecnico. Riceve la richiesta, verifica la presenza del certificato di disabilità già acquisito, e trasmette all’ATS competente la documentazione necessaria: certificato definitivo (in versione omissis e integrale), eventuale questionario WHODAS già agli atti, dati di contatto. La costruzione del progetto resta di competenza esclusiva dell’ATS.

Chi entra e chi resta fuori: il perimetro della sperimentazione

La misura non è universale, e questo è un dato politico oltre che tecnico. La sperimentazione ha coinvolto tre ondate: le prime nove province da gennaio 2025 (tra cui Brescia, Firenze, Salerno, Trieste), una seconda tranche di nove a settembre 2025, e una terza ondata che, secondo le fonti disponibili, elenca 39 province da marzo 2026, incluse Milano, Roma, Torino, Bologna, Venezia e gran parte del Mezzogiorno. Secondo le fonti giornalistiche disponibili, le province coinvolte sarebbero complessivamente 51, sebbene la somma degli elenchi pubblicati (9 + 9 + 39) porti a un totale di 57 territori: una discrasia che le comunicazioni INPS non chiariscono, ma che non incide sull’operatività del servizio.

I requisiti di accesso sono definiti con precisione. Possono presentare istanza i residenti in possesso di un certificato di disabilità rilasciato ai sensi del D.Lgs. 62/2024 che attesti una delle seguenti condizioni:

Percorso a nodi colorati verso un orizzonte soleggiato, progetto di vita personalizzato nella riforma della disabilità
Il progetto di vita personalizzato mette al centro i bisogni reali della persona e ridisegna la presa in carico nella riforma della disabilità.
  • Invalidità civile superiore al 33%
  • Residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o perimetro binoculare inferiore al 10%
  • Sordità con deficit uditivo non inferiore a 75 decibel nell’orecchio migliore, insorta entro il dodicesimo anno
  • Sostegno almeno di livello lieve ai sensi della legge 104/1992
  • Per minori: difficoltà persistenti nei compiti dell’età o ipoacusia oltre i 60 decibel
  • Per ultra-67enni: difficoltà persistenti lievi, corrispondenti a invalidità tra 33,3% e 66,6%

In alternativa, è sufficiente una certificazione legge 104/1992 ottenuta prima della riforma, come previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto. Per molte persone con sindrome di Down, ad esempio, i verbali già posseduti restano validi per avviare il procedimento senza attendere un nuovo accertamento.

L’esclusione più rilevante riguarda gli ultrasettantenni non autosufficienti già titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile o cecità assoluta. Qui il legislatore ha scelto di aspettare: la ragione dichiarata è l’attesa del consolidamento del quadro normativo sulla riforma delle politiche per gli anziani contenuta nel D.Lgs. 29/2024. In pratica, per questa fascia di popolazione il progetto di vita non è ancora attivabile.

Cosa significa per il sistema: meno frammentazione, più coordinamento

La posta in gioco non è soltanto individuale. La riforma prova a risolvere un difetto strutturale del welfare italiano: la frammentazione degli interventi. Oggi una persona con disabilità interagisce con una pluralità di enti — INPS, ASL, Comune, scuola, centri per l’impiego — ciascuno con le proprie procedure, tempistiche e criteri di valutazione. Il progetto di vita personalizzato ambisce a diventare il documento di regia che tiene insieme questi pezzi.

L’AIPD ha chiarito un punto importante: il progetto di vita non sostituisce strumenti già esistenti come il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o altri piani settoriali. Si coordina con essi, ma ha una funzione diversa: garantire che i vari interventi convergano verso un disegno unitario costruito con la persona, non calato dall’alto.

Per i territori coinvolti, la vera partita ora si sposta sugli Ambiti Territoriali Sociali, chiamati a gestire le istanze tramite il servizio “SISDA – Consultazione istanze per il progetto di vita” e a organizzare équipe multidisciplinari capaci di valutare bisogni complessi. Gli operatori ATS, previa abilitazione, possono visualizzare le richieste, consultare i certificati e registrare l’esito del procedimento: progetto sottoscritto, rinuncia o decesso del richiedente.

Il doppio binario resta comunque aperto: chi preferisce può presentare domanda in forma libera direttamente all’ATS del proprio comune, senza passare dalla piattaforma INPS. Il servizio telematico è una scorciatoia, non un obbligo.

Il cambiamento più profondo è culturale prima ancora che amministrativo. Per la prima volta, il sistema non si limita a certificare una condizione e a erogare una prestazione standard, ma prova a rispondere a una domanda diversa: di cosa ha bisogno questa persona, in questa fase della sua vita, per partecipare pienamente?

Fonti

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