Il 30 novembre 2026 le partite IVA versano in un'unica soluzione il secondo acconto di imposte e contributi. Non è solo una scadenza: è il punto in cui si misura la distanza tra la dilazione fiscale promessa e quella mai entrata a regime. La legge delega n. 111/2023 prevedeva per i lavoratori autonomi la possibilità di spalmare il carico di fine anno, fu sperimentata nel 2023 e nel 2024, poi il piano si è fermato. Da oggi, 27 ottobre, al termine restano 34 giorni (4 di ottobre più 30 di novembre): un margine stretto per chi non ha accantonato.
Un acconto che non si rateizza: la regola che pesa sulle partite IVA
Il secondo acconto va versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2026: la legge non prevede la rateizzazione per la generalità dei contribuenti ordinari. È la differenza decisiva rispetto al primo acconto e al saldo, pagati nei mesi estivi e rateizzabili fino a novembre.
L'obbligo riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA, le società di persone e assimilati, i soggetti IRES: dentro ci sono lavoratori autonomi, liberi professionisti (forfettari compresi), imprese individuali e societarie. Il versamento copre l'IRPEF — o l'imposta sostitutiva per i forfettari — i contributi previdenziali e l'IRAP quando dovuta. Si paga con F24: codice tributo 4034 per l'IRPEF dei titolari di partita IVA senza sostituto d'imposta, 1791 per l'imposta sostitutiva dei forfettari, anno di riferimento 2026.
Restano salve eventuali proroghe o rateizzazioni straordinarie riservate alle persone fisiche e ai forfettari che rispettano determinati tetti di ricavi, secondo le misure adottate dal Governo nella legislazione fiscale recente. Sono eccezioni, non la regola.
La dilazione della legge delega 111/2023 non è mai entrata a regime
La riforma fiscale disegnata dalla legge delega n. 111/2023 puntava a dilazionare il carico fiscale di fine anno dei lavoratori autonomi. La misura è stata prevista in via sperimentale nel 2023 e nel 2024. Il piano non è arrivato a compimento e, a oggi, non risulta all'orizzonte una riproposizione dell'ultima ora.
Il nodo sembra essere politico prima che tecnico. Il secondo acconto è un anticipo di cassa che entra tutto insieme, in una fase dell'anno in cui le imprese chiudono i conti: rinunciarvi potrebbe significare spostare in avanti quel flusso. La mancata riapertura della misura lascia intatta la struttura originaria dell'acconto, un versamento che, con il metodo previsionale, si calcola su un reddito stimato e non ancora prodotto, e che il saldo dell'anno successivo rettificherà; con il metodo storico la base è l'imposta dell'anno precedente.
Metodo storico o previsionale: come cambia il conto di novembre
Due metodi, due basi di calcolo. Con il metodo storico si versa il 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta, ritenute ed eccedenze. Con il metodo previsionale si ricalcola l'acconto sul reddito che si prevede di raggiungere nel 2026.

| Metodo storico | Metodo previsionale | |
|---|---|---|
| Base di calcolo | Imposta dovuta nel 2025 | Reddito stimato per il 2026 |
| Importo complessivo | 100% dell'imposta dell'anno precedente | Imposta ricalcolata sulla stima |
| Quando conviene | Redditi costanti o crescenti | Redditi in calo |
| Rischio | — | Sanzione del 25% della maggiore imposta dovuta se la stima è insufficiente |
Va tenuta ferma la logica: il saldo chiude i conti con il 2025, l'acconto anticipa il 2026. L'importo di novembre non è quindi l'acconto intero, ma la parte che resta dopo la prima rata già versata. Sulla suddivisione conta la soglia: sotto 257,52 euro si paga tutto in un'unica soluzione a novembre, da 257,52 euro si divide in due rate, la prima con il saldo entro il 30 giugno (o a luglio in caso di proroga), la seconda entro il 30 novembre. Per i forfettari la ripartizione ordinaria è 40% e 60%; chi esercita attività per cui sono stati approvati gli ISA scinde in due rate del 50% anche se applica il regime forfettario e resta escluso dagli indici, come prevede la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 93/E del 12 novembre 2019.
Chi resta fuori dall'obbligo e la soglia dei 51,65 euro
L'acconto non è dovuto quando l'imposta di riferimento dell'anno precedente non supera 51,65 euro. Restano fuori anche chi ha aperto l'attività nel 2026 — manca un'imposta di riferimento per il 2025 — e chi registra un'imposta a debito sotto la soglia minima di legge.
Sulla cifra esatta le testate divergono: Informazione Fiscale indica 51,65 euro, Sky TG24 scrive 52. La differenza è di 0,35 euro (52 meno 51,65) e non sposta la sostanza, ma è la cifra che decide se compilare o no l'F24. Per i forfettari il quadro si completa con l'aliquota: imposta sostitutiva al 15%, ridotta al 5% per i primi cinque periodi d'imposta quando ricorrono i requisiti agevolativi, su ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro.
Concordato preventivo biennale: la maggiorazione del 10% e l'incentivo a rinnovare
Chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2026/2027 e calcola con metodo storico versa un importo aggiuntivo: il 10% della differenza, se positiva, tra reddito concordato e reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo gli articoli 15 e 16 del decreto n. 13/2024. La maggiorazione sull'acconto IRAP è del 3%.
Con il metodo previsionale la maggiorazione non si applica: la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto già versato con la prima rata secondo le regole ordinarie. Il vantaggio vero è altrove: chi aveva già siglato il patto fiscale per il biennio 2024/2025 e lo rinnova non paga somme extra, beneficio introdotto come premio ulteriore di affidabilità fiscale. L'adesione al CPB 2026-2027 si chiude il 2 novembre 2026 per i contribuenti soggetti agli ISA; i forfettari ne sono esclusi.
Il calendario di novembre e il nodo della liquidità
Il 30 novembre non arriva da solo. Il mese concentra adempimenti che si sommano nelle stesse settimane:
- 2 novembre: dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e adesione al CPB per i soggetti ISA.
- 16 novembre: IVA di ottobre per i mensili e del terzo trimestre per i trimestrali, ritenute, terza rata dei contributi INPS per artigiani e commercianti.
- 30 novembre: secondo acconto di imposte e contributi INPS, imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre, comunicazione LIPE del terzo trimestre, terza rata della rottamazione quinquies, contributi FASI e prima rata INPGI per i giornalisti autonomi.
- 28 dicembre: acconto IVA 2026, con il termine ordinario del 27 che cade di domenica.
Qui emerge l'effetto strutturale. Chi rientra nella ripartizione ordinaria versa a novembre il 60% dell'acconto complessivo, se questo è pari o superiore a 257,52 euro; sotto questa soglia l'intero importo è dovuto a novembre. Chi è inquadrato negli ISA versa il 50%, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro. Dieci punti di differenza, cioè il 20% in più di quanto pagano i secondi (60 su 50): un confronto che presuppone la stessa base di calcolo per le due categorie. Sommato al divieto di rateizzazione, il colpo di coda dell'anno fiscale si può leggere come un problema di tesoreria prima che di calcolo: accantonare una quota degli incassi durante l'anno potrebbe pesare più della scelta tra storico e previsionale. Chi salta la scadenza può rimediare con il ravvedimento operoso, versando imposta, sanzione ridotta e interessi: più tardi si paga, più costa.
Il nodo non è il 30 novembre in sé, ma l'assenza di un meccanismo che spacchi in più rate un anticipo calcolato su redditi non ancora prodotti: finché quella misura resta fuori dal calendario, novembre potrebbe essere il mese in cui le partite IVA finanziano lo Stato con liquidità che non hanno ancora incassato.
Fonti
- Informazione Fiscale
- QuiFinanza
- Informazione Fiscale
- Sky TG24
- Partitaiva.it
- Traders Union
- Giornale Partite Iva
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