Il 35% di sgravio contributivo per i contratti di solidarietà difensivi non è un'agevolazione della manovra 2026: poggia sull'articolo 6, comma 4, del D.L. 510/1996, convertito nella legge 608/1996, e le risorse sono stanziate ogni anno sul Fondo per l'occupazione. La finestra che il Ministero del Lavoro ha fissato per le domande relative al 2026 — dal 30 novembre al 10 dicembre — racconta il punto: la norma è antica, ma le risorse sono stanziate ogni anno sul Fondo per l'occupazione.
La norma del 1996 dietro la finestra 2026
Lo sgravio non nasce con il decreto annuale: è previsto dall'articolo 6, comma 4, del D.L. 510/1996, convertito nella legge 608/1996, e attuato dai decreti interministeriali n. 2/2017 e n. 278/2019. La circolare n. 17 del 3 ottobre 2019 ha fissato le istruzioni operative, mentre l'applicativo web SgraviCdsOnline è attivo dal 2019. La scadenza 2026 non è una novità normativa, ma il passaggio annuale di un istituto trentennale.
Come funziona lo sgravio: 35% per chi taglia oltre il 20%
Il beneficio spetta per i contratti di solidarietà difensiva di tipo A, accordi sindacali stipulati in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale che prevedono per i lavoratori una riduzione dell'orario superiore al 20%. In cambio, l'impresa ottiene una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Non tutti i contratti rientrano nel perimetro: la decontribuzione riguarda i difensivi di tipo A, cioè quelli strappati in contesti di crisi, e la soglia del 20% funziona da filtro. Lo sgravio dura quanto l'accordo, con un tetto di 24 mesi nel quinquennio mobile, e resta nei limiti delle risorse stanziate ogni anno sul Fondo per l'occupazione. Una lettura possibile è che il contratto di solidarietà eviti i licenziamenti riducendo le ore, e che la decontribuzione ne ammortizzi il costo.

La finestra di 11 giorni e il nodo delle risorse
Con una nota del 27 ottobre 2026, il Ministero del Lavoro ha aperto il calendario: le domande si inviano esclusivamente tramite SgraviCdsOnline. L'applicativo è operativo per la precompilazione dal 2 novembre al 10 dicembre (39 giorni), mentre l'invio è possibile dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 (11 giorni). Il vincolo non è solo di tempo: il beneficio resta nei limiti del Fondo per l'occupazione, e il rapporto tra calendario e plafond annuale è la chiave per leggere la misura.
Un'istanza per contratto, con PagoPA e una discrepanza sulle credenziali
La richiesta va presentata con un'unica istanza per ciascun contratto di solidarietà, riferita all'intero periodo di riduzione oraria previsto dall'accordo: se gli accordi sono distinti, anche consecutivi, serve una domanda separata per ognuno. L'istanza deve contenere l'elenco nominativo dei lavoratori, la percentuale di riduzione oraria (sempre superiore al 20%), l'importo della riduzione richiesta e il codice pratica della domanda di integrazione salariale presentata su CIGS on-line. Il pagamento dell'imposta di bollo va effettuato tramite PagoPA, indicando numero e data della marca conservata; al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta della comunicazione. Sulle credenziali di accesso le fonti non sono allineate: FiscoeTasse indica lo SPID e lascia aperta la verifica su CIE e CNS, mentre FASI riporta esplicitamente SPID o Carta d'Identità Elettronica. Meglio controllare sul manuale ministeriale prima di accedere.
Cosa cambia per le imprese in crisi
Per un'azienda industriale in riorganizzazione, il dato operativo non è il 35% in sé, ma il rapporto tra quel 35% e la copertura finanziaria annuale. Il rovescio della medaglia, in questo quadro, sarebbe che il meccanismo appare selettivo: non un diritto automatico, ma una corsa annuale a risorse limitate.
Un'impresa che punta sullo sgravio del 35% dovrebbe ragionare come su una gara a sportello, non come su un diritto acquisito.
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