Quando un dipendente della Banca d’Italia si trasferisce in un comune francese di frontiera e alterna presenza in sede a smart working, lo stipendio non lo segue oltreconfine: ogni euro resta imponibile soltanto in Italia. La risposta a interpello n. 132 del 2 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiude un dubbio che tocca molti lavoratori transfrontalieri del settore pubblico e fissa un principio che va ben oltre il caso concreto. Perché la natura giuridica dell’ente datore di lavoro – pubblico e non commerciale – prevale sul confine, escludendo il regime agevolato riservato ai frontalieri privati.
Il caso concreto: cento giorni di smart working oltre confine
Il quesito ruota attorno a un dipendente di Bankitalia che, dopo aver spostato la residenza fiscale in un comune francese ricadente nella zona frontaliera, continua a lavorare per una sede italiana dell’Istituto situata in una Regione italiana di confine. L’attività si svolge in parte in presenza (due giorni alla settimana in Italia) e in parte in lavoro agile dalla Francia, con un massimo di 100 giorni annui consentiti dall’accordo aziendale.
Il contribuente riteneva di rientrare nel regime dei lavoratori frontalieri previsto dall’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni: tassazione esclusiva nello Stato di residenza, quindi in Francia, e nessuna ritenuta in Italia. L’Agenzia delle Entrate, però, ha smontato questa impostazione spostando l’asse del ragionamento dall’articolo 15 all’articolo 19, dedicato alle funzioni pubbliche.
Articolo 15 o articolo 19? La regola, l’eccezione e il nodo commerciale
La Convenzione Italia-Francia, come tutti i trattati conformi al Modello OCSE, stabilisce una regola generale per i redditi da lavoro dipendente: tassazione concorrente nello Stato della fonte (dove si svolge l’attività) e nello Stato di residenza (articolo 15, paragrafo 1). Per i frontalieri che risiedono in una zona di frontiera di uno Stato e lavorano nella zona di frontiera dell’altro, il paragrafo 4 introduce un’eccezione: imposizione esclusiva nello Stato di residenza.
L’articolo 19 rovescia però lo schema quando il datore di lavoro è un ente pubblico. Il paragrafo 1 prevede che le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale «in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente» siano tassate esclusivamente nello Stato della fonte, cioè in Italia.
Ma c’è un filtro decisivo. Il paragrafo 3 dello stesso articolo 19 dispone che gli emolumenti erogati per «servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale» esercitata dallo Stato o dai suoi enti rientrano invece nell’articolo 15, quindi nel regime privatistico (e, per i frontalieri, nella tassazione esclusiva in Francia). Il Commentario al Modello OCSE, richiamato esplicitamente dall’Agenzia, chiarisce che solo gli enti pubblici che svolgono attività industriale o commerciale – tipicamente poste e ferrovie – sono esclusi dall’articolo 19, a meno che non vengano espressamente inclusi da accordi fra Stati.

Perché la Banca d’Italia non è un’impresa commerciale
La risposta dell’Agenzia ricostruisce la natura dell’Istituto partendo dallo Statuto: la Banca d’Italia è un ente di diritto pubblico che esercita le funzioni di banca centrale della Repubblica italiana, persegue esclusivamente finalità pubbliche e non può operare per scopi commerciali o speculativi. La partecipazione di soggetti privati al capitale è irrilevante ai fini della qualificazione pubblica e dell’indipendenza funzionale.
Bankitalia, dunque, non svolge attività industriale o commerciale. Di conseguenza, non scatta l’eccezione del paragrafo 3 e si resta a pieno titolo dentro l’articolo 19, paragrafo 1. Le retribuzioni del dipendente vanno assoggettate a imposizione esclusiva in Italia: niente doppia tassazione, ma anche niente regime dei frontalieri.
Operativamente, la Banca d’Italia, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà le ritenute IRPEF a titolo di acconto sull’intero reddito da lavoro dipendente, senza che la Francia possa tassare i medesimi importi.
Cosa cambia per gli altri enti pubblici: il crinale tra Poste e Bankitalia
La decisione consolida un confine interpretativo già noto ma spesso trascurato. Per gli enti pubblici che esercitano attività industriale o commerciale, come le poste o le ferrovie, le remunerazioni dei dipendenti frontalieri restano disciplinate dall’articolo 15 e godono del regime di tassazione esclusiva nello Stato di residenza (la Francia), a meno che Italia e Francia non decidano di comune accordo di includerli nell’articolo 19, come consente il paragrafo 10, lettera a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione.
Per enti pubblici non commerciali – la Banca d’Italia, ma anche altre autorità amministrative indipendenti, enti previdenziali, ministeri – lo stipendio continua a essere tassato soltanto in Italia, indipendentemente da dove il dipendente fissi la residenza fiscale o svolga lo smart working.
Il quadro che emerge è nitido: non è il confine geografico a decidere il trattamento fiscale, ma la natura giuridica e funzionale del datore di lavoro. Un principio che riduce l’incertezza per migliaia di dipendenti pubblici in mobilità transfrontaliera e che, allo stesso tempo, segna una differenza netta rispetto a chi lavora per enti pubblici trasformati in società per azioni con missione commerciale.
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