Non è soltanto una questione di moduli. Con la circolare n. 34 del 10 luglio 2026, l’INAIL ha reso pienamente operativo l’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Moldova, in vigore dal 1° settembre 2025. Il documento sostituisce l’intesa firmata il 18 giugno 2021 e mette in campo un’architettura amministrativa molto più dettagliata, pensata per dare certezze a lavoratori, imprese e istituti previdenziali. Per capire la portata del cambiamento, però, bisogna guardare oltre la superficie procedurale.
Un upgrade necessario dopo il primo accordo
Il nuovo Accordo, firmato a Roma il 31 ottobre 2024 e ratificato dall’Italia con legge 23 giugno 2025 n. 98, non riscrive da zero i principi del 2021. Li conferma: parità di trattamento, territorialità della legislazione applicabile, esportabilità delle prestazioni. Il punto è un altro. L’intesa precedente, ratificata con legge 11 luglio 2023 n. 94 e attuata con la circolare INAIL n. 9 dell’11 aprile 2024, aveva lasciato troppi spazi vuoti sul piano operativo.
La vera novità, infatti, è l’Intesa amministrativa del 21 luglio 2025 che accompagna il testo. Per la prima volta, l’intera modulistica bilaterale viene standardizzata: certificati di distacco, opzione per il personale diplomatico, notifiche di infortunio, rimborsi spese mediche e recupero indebiti rispondono a modelli unici validi per entrambi i Paesi. Un salto di qualità che riduce le possibilità di errori e accelera i tempi della cooperazione tra INPS, INAIL e gli omologhi moldavi CNAS e CNDDCM.
I pilastri del nuovo regime: distacco, rendite, infortuni
Per le aziende che operano a cavallo tra i due Stati, il nuovo quadro chiarisce alcuni snodi critici.

- Distacco dei lavoratori (art. 7): chi viene inviato dall’Italia in Moldova, o viceversa, resta assicurato nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi, prorogabili di altri 24. Le Strutture INAIL rilasciano il certificato tramite i modelli IT/MD DISTACCO AWOD 101 e IT/MD PROROGA DISTACCO AWOD 102, da richiedere prima dell’inizio dell’attività.
- Diritto di opzione per il personale diplomatico e consolare (art. 8): può essere esercitato una sola volta, entro 3 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo o dall’inizio del rapporto di lavoro, con il modello IT/MD CERTIFICATO D’OPZIONE AWOD 103.
- Prestazioni in denaro per infortuni sul lavoro e malattie professionali: l’Accordo ne garantisce l’esportabilità senza vincoli di residenza. Per le malattie professionali indennizzabili in entrambi i Paesi, competente è lo Stato in cui è stata svolta l’ultima lavorazione a rischio.
Le notifiche di infortunio con esito mortale o invalidante viaggiano ora attraverso i formulari IT/MD NOTIFICA INFORTUNIO 180 e 182, mentre il recupero di prestazioni indebite si appoggia ai modelli R01, R02, R03. Anche i ricorsi amministrativi guadagnano flessibilità: presentati presso l’istituzione dell’altro Stato, fanno fede alla data di consegna e vengono trasmessi senza indugio.
La strategia dietro la standardizzazione
Il passaggio da un accordo “di principio” a un accordo “di procedura” non è casuale. Corrisponde a un’esigenza concreta delle imprese e degli enti previdenziali: ridurre il contenzioso e i tempi morti che derivano da interpretazioni discordanti. Quando un lavoratore si sposta tra due sistemi di sicurezza sociale, il rischio maggiore è la discontinuità contributiva e assistenziale. L’Italia lo sa bene, perché da anni costruisce una rete di accordi bilaterali con i Paesi da cui provengono i flussi di manodopera più significativi (Balcani, Nord Africa, America Latina).
In quest’ottica, la scelta di dedicare un’intera Intesa amministrativa al coordinamento operativo – e di allegare alla circolare INAIL tutti i formulari già compilabili – segnala la volontà di trasformare un diritto astratto in una procedura esigibile. È la differenza tra annunciare che le rendite sono trasferibili e mettere l’istituzione moldava nelle condizioni di liquidarle senza ritardi.
Cosa significa per le aziende e per i lavoratori
Per i datori di lavoro italiani che impiegano cittadini moldavi, la circolare n. 34/2026 offre certezza sulla legislazione applicabile durante i periodi di distacco e sulle modalità di notifica degli infortuni. Per i lavoratori, la portabilità delle rendite significa che un infortunio subito in Italia non farà perdere la copertura una volta rientrati in Moldova, e viceversa.
Sul piano sistemico, il nuovo Accordo riduce un’asimmetria: prima del 2021, i rapporti previdenziali tra i due Paesi erano affidati a norme unilaterali e a una cooperazione amministrativa debole. Ora, con due intese in meno di cinque anni e un impianto procedurale collaudato, la Moldova entra a pieno titolo nella geografia della protezione sociale transnazionale che l’Italia sta disegnando. Non è un dettaglio tecnico: è la premessa per attrarre manodopera regolare e per integrare sistemi che, senza accordi, resterebbero incomunicanti.
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