Enti sportivi e fisco: la circolare 7/E svela l’architettura della riforma, tra soglie, volontari e società di capitali

La circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate non è un semplice elenco di chiarimenti tecnici. È il momento in cui la riforma dello sport — il D.Lgs. 36/2021, attuativo della legge delega 86/2019 — riceve la sua prima interpretazione sistematica da parte dell'amministrazione fiscale. Il nodo centrale non sta in una singola risposta, ma nel disegno complessivo che emerge: un tentativo di tenere insieme la specificità del fenomeno sportivo dilettantistico con l'esigenza di arginare utilizzi impropri delle agevolazioni.

Il documento affronta tre piani — imposte sui redditi, IRAP e IVA — ma la vera posta in gioco è la coerenza tra la qualificazione giuridica degli enti e il trattamento fiscale dei flussi economici che li attraversano. Vediamo quali nodi strutturali scioglie e quali tensioni restano sul tavolo.

La soglia dei 15.000 euro come principio ordinatore del lavoro sportivo

Il chiarimento di maggior impatto sistemico riguarda la soglia di non imponibilità fiscale di 15.000 euro annui per i compensi da lavoro sportivo dilettantistico. L'Agenzia conferma che opera «a monte» sulla determinazione della base imponibile e — passaggio cruciale — si applica a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata, estendendosi quindi anche ai rapporti di lavoro subordinato.

La scelta è coerente con la logica della riforma: il D.Lgs. 36/2021 ha voluto superare la frammentazione precedente, dove il trattamento fiscale cambiava in base alla qualificazione formale del rapporto. Ora il discrimine è oggettivo: fino a 15.000 euro il compenso non concorre alla base imponibile; oltre, si applicano le regole ordinarie del lavoro dipendente per la parte eccedente.

Il meccanismo produce però un effetto collaterale che la circolare affronta in modo esplicito. I rimborsi spese forfetari riconosciuti ai volontari per eventi o manifestazioni, fino a 400 euro mensili, concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione. In concreto: se un volontario ha già superato i 15.000 euro nell'anno solare grazie ad altri compensi di lavoro autonomo sportivo, il rimborso forfetario percepito successivamente diventa interamente imponibile ed è soggetto alla ritenuta d'acconto ex art. 25 del D.P.R. 600/1973.

Si tratta di un punto di attenzione operativa non banale per le ASD che gestiscono molti volontari con incarichi sporadici: la somma dei compensi lungo l'anno solare richiede un monitoraggio che prima della riforma non era necessario.

Società sportive: il doppio binario statutario che non tutti avevano colto

Uno dei passaggi più densi di implicazioni riguarda le Società Sportive Dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative. La circolare chiarisce che l'inserimento nello statuto delle clausole sul cosiddetto divieto di lucro «attenuato» (art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2021) non è sufficiente per fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA.

Per ottenere quel beneficio, queste società devono mantenere anche il divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili prescritto dall'art. 148, comma 8, del TUIR. In altre parole: il legislatore della riforma ha allentato il vincolo civilistico sul lucro soggettivo, ma il legislatore fiscale — attraverso il TUIR — continua a pretendere un presidio più stringente per concedere l'agevolazione.

Campo sportivo dilettantistico con monete d'oro e grafici in crescita, la riforma fiscale degli enti sportivi
La circolare 7/E traccia la nuova architettura fiscale degli enti sportivi dilettantistici, tra soglie e volontariato.

Il risultato è un doppio binario statutario che rischia di cogliere impreparate le SSD che avevano adeguato lo statuto solo alle nuove norme del D.Lgs. 36/2021, trascurando il requisito parallelo del TUIR. Non è una contraddizione tra fonti: è una stratificazione normativa che la circolare si limita a fotografare, ma che nella pratica obbligherà molte società a rimettere mano agli statuti.

IRAP e collaboratori: l'estensione che sana un'incertezza pregressa

Sul fronte IRAP, la circolare recepisce l'esclusione dalla base imponibile fino alla soglia di 85.000 euro annui per tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell'area del dilettantismo. La novità interpretativa sta nell'inclusione esplicita dei collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Prima di questo chiarimento, poteva esserci incertezza sull'applicabilità dell'esclusione a figure non strettamente tecnico-sportive ma essenziali al funzionamento dell'ente. L'Agenzia ora allinea l'interpretazione alla lettera della norma, estendendo il perimetro in modo coerente con la realtà organizzativa di ASD e SSD, dove segreteria, gestione amministrativa e comunicazione sono funzioni sempre più professionalizzate.

IVA: il confine tra esenzione e commercialità

Due indicazioni in materia IVA meritano attenzione per il loro valore sistematico. La prima: le prestazioni esenti rese dagli enti sportivi dilettantistici ai sensi dell'art. 36-bis del D.L. 75/2023 possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis del D.P.R. 633/1972, previa comunicazione all'Ufficio. È un alleggerimento operativo significativo.

La seconda è più interessante come principio. L'Agenzia nega il regime di esenzione IVA alla cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. In quel caso, l'operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta assoggettata a IVA con aliquota ordinaria. Il criterio guida è la sostanza economica dell'operazione: quando l'ente dilettantistico agisce come intermediario in una transazione di mercato, perde il beneficio pensato per l'attività sportiva in senso stretto.

Raccolte fondi e regime 398/1991: la conferma dell'estensione alle società

Chiudono il quadro le precisazioni sulla detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi: fino a 2 eventi all'anno e nel limite di 51.645,69 euro, il beneficio si applica a tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

La conferma non è scontata. La legittimazione delle SSD a fruire di un regime nato per le associazioni non lucrative era stata oggetto di dibattito. La circolare chiude la questione in senso inclusivo, coerentemente con l'impianto della riforma che equipara ASD e SSD sotto molti profili fiscali.

Cosa dice la circolare sul disegno complessivo della riforma

Letti nel loro insieme, i chiarimenti della circolare 7/E disegnano un sistema in cui la natura giuridica dell'ente (associazione o società) diventa meno rilevante rispetto al passato, mentre acquista centralità la natura dell'attività e la misura quantitativa dei flussi economici (le soglie di 15.000 e 85.000 euro, il tetto di 51.645,69 per le raccolte fondi). È il segnale di una fiscalità dello sport che si avvicina — pur mantenendo ampie aree di favore — a criteri oggettivi e misurabili, abbandonando in parte la logica dello status.

Resta un tema di fondo che la circolare non poteva risolvere: il doppio binario statutario per le SSD mostra che il coordinamento tra riforma sportiva e Testo Unico delle Imposte sui Redditi non è ancora completo. Finché il TUIR continuerà a pretendere requisiti più stringenti di quelli previsti dal D.Lgs. 36/2021, l'onere di navigare tra i due corpi normativi resterà in capo agli enti e ai loro consulenti.

Fonti

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