Dietro l’operatività del nuovo esonero contributivo per le madri di almeno tre figli non c’è solo una circolare INPS. C’è un cambio di passo nella politica del lavoro italiana: per la prima volta una misura di questo tipo nasce strutturale e non a scadenza, con uno stanziamento che cresce anno dopo anno fino a diventare permanente. La scelta arriva dopo anni di bonus a termine, e segnala un’intenzione precisa — intervenire sul tasso di occupazione femminile agendo su uno dei suoi nodi più duri, quello delle donne con carichi familiari elevati e lunghi periodi fuori dal mercato del lavoro.
Il meccanismo è semplice nella forma: il datore che assume una lavoratrice con almeno tre figli minorenni e disoccupata da almeno sei mesi ottiene uno sconto totale sui contributi previdenziali, fino a 8.000 euro l’anno per un massimo di 24 mesi. La circolare n. 82 del 29 luglio 2026 ha reso tutto operativo, ma il punto non è il “come”. È il “perché adesso e perché così”.
Le radici della misura: dentro la Legge di Bilancio 2026
L’esonero è figlio dell’articolo 1, comma 210, della legge n. 199/2025 — la Manovra approvata a fine dicembre 2025. Il contesto è quello di un mercato del lavoro che ha retto meglio del previsto sul fronte quantitativo, ma che continua a mostrare crepe profonde sul tasso di attività femminile, specie al Sud e tra le donne over 35 con figli. La Manovra ha messo in campo più strumenti contemporaneamente: bonus under 35, incentivi per la ZES, il rifinanziamento di misure esistenti. L’esonero per le madri, però, ha un’architettura diversa.
Non è un “bonus una tantum” né un esperimento a tempo. La dotazione finanziaria lo dimostra: 5,7 milioni per il 2026, che salgono a 18,3 milioni nel 2027, 24,7 milioni nel 2028, fino a superare i 28 milioni annui dal 2034 e stabilizzarsi a 28,9 milioni dal 2035. Sono cifre modeste se confrontate con la spesa complessiva per incentivi all’occupazione, ma la traiettoria è significativa. Il legislatore ha disegnato una curva di spesa che parte bassa e cresce, come se volesse prima testare l’assorbimento e poi consolidare.
Strutturale ma condizionato: quanto conta il monitoraggio della spesa
C’è un paradosso apparente nell’impianto della norma. L’esonero nasce strutturale, senza data di fine, ma la fruizione è soggetta a un tetto di spesa annuo. L’INPS è incaricato di monitorare in tempo reale il raggiungimento del limite e, in caso di esaurimento anche prospettico delle risorse, blocca l’accoglimento di nuove domande.

Non è un dettaglio tecnico. Significa che lo strumento è strutturale nell’impianto ma razionato nell’accesso, almeno finché gli stanziamenti non saranno abbastanza grandi da coprire tutta la platea potenziale. Una scelta che riflette la tensione tra l’ambizione di creare un diritto permanente e la prudenza finanziaria, tipica delle manovre recenti. Il risultato pratico è che i datori di lavoro hanno un incentivo a muoversi in fretta — le risorse per il 2026 sono poco più di 5 milioni e potrebbero esaurirsi rapidamente se la domanda fosse forte.
Cosa cambia rispetto al passato: non solo un altro bonus
L’esonero non va confuso con altri strumenti già esistenti. L’INPS precisa che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, come il bonus donne già attivo. È invece compatibile con la maxi-deduzione del costo del lavoro, il che lo rende particolarmente interessante per le imprese che possono combinare i due benefici sul piano fiscale e contributivo.
La differenza vera con il passato, però, sta nella selettività del target. Non è un incentivo generico all’occupazione femminile: si rivolge esclusivamente a donne con tre o più figli minori e un vuoto occupazionale di almeno sei mesi. Il legislatore ha identificato un segmento preciso — quello dove il costo-opportunità del lavoro è più alto per via dei carichi di cura e dove il rientro nel mercato è statisticamente più difficile. La soglia di reddito per definire la “mancanza di impiego” è fissata a 5.500 euro per il lavoro autonomo e 8.500 euro per le collaborazioni, parametri che escludono dal beneficio chi aveva comunque un’attività economicamente significativa.
Un altro segnale di discontinuità è l’estensione a tutti i settori privati, agricoltura e somministrazione compresi, mentre restano esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato, il lavoro intermittente e le assunzioni a chiamata. La platea è ampia quasi quanto il lavoro dipendente privato nel suo complesso.
L’analisi della durata mostra una gradazione pensata per premiare la stabilità: 12 mesi per i contratti a termine, 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato, 24 mesi per le assunzioni dirette a tempo indeterminato. Il messaggio è chiaro: l’incentivo è tanto più generoso quanto più il rapporto di lavoro è stabile. Una scelta coerente con l’obiettivo di creare occupazione duratura per donne che altrimenti rischierebbero trappole di precarietà.
La misura si colloca in una fase in cui il tasso di occupazione femminile italiano resta uno dei più bassi d’Europa, e ogni punto percentuale guadagnato richiede interventi che vadano oltre l’urgenza immediata. La struttura a regime, se finanziata adeguatamente negli anni a venire, potrebbe rappresentare il primo tassello di un’architettura stabile di sostegno al lavoro femminile qualificato — non più legata alla scadenza del decreto di turno ma a una scelta di sistema.
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