A sei anni dal suo debutto, il Superbonus 110% si riduce a un ricordo ingombrante per la stragrande maggioranza dei contribuenti italiani. L'Agenzia delle Entrate ha approvato il 17 luglio 2026 il provvedimento n. 211701 che introduce il nuovo modello per comunicare sconto in fattura e cessione del credito, ma la platea dei beneficiari è ormai un perimetro risicatissimo: solo i proprietari di immobili danneggiati dai terremoti dell'Aquila (2009) e del Centro Italia (2016/2017) possono ancora optare per le alternative alla detrazione diretta. Per tutti gli altri, il capitolo delle opzioni è chiuso dal 17 febbraio 2023.
Un modello per un’agevolazione ormai residuale
Il nuovo modello «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2026» sarà utilizzabile a partire dal 23 luglio 2026 esclusivamente in via telematica. La scadenza per l'invio è fissata al 16 marzo 2027. Si tratta di uno strumento che serve a gestire le ultime code di un meccanismo che tra 2021 e 2023 aveva movimentato miliardi di euro di crediti fiscali, prima di essere progressivamente smantellato per arginare l'esplosione dei costi per lo Stato e le frodi.
La detrazione resta al 110%, ma solo per interventi antisismici realizzati nei comuni colpiti dai sismi del 6 aprile 2009 (Abruzzo) e del 24 agosto 2016 (Lazio, Marche, Umbria) dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'efficientamento energetico ordinario, che pure era il cuore del Superbonus originario, è escluso.
La stretta del 2023 e il super-perimetro del 2026
Per capire perché il modello approvato a luglio 2026 abbia un'applicazione così circoscritta, bisogna tornare al decreto-legge n. 11 del 2023. Fu l'intervento che bloccò in via generale la possibilità di cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura per tutte le spese successive al 17 febbraio 2023. L'unica deroga rimasta in piedi, confermata anche per il 2026, riguarda gli interventi nelle zone terremotate. L'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto prevede infatti l'esclusione dal blocco per queste specifiche spese.

Il risultato è uno strumento che assomiglia più a un atto dovuto che a una reale apertura. Il modello esiste perché la legge impone di gestire i casi residui, non perché ci sia una volontà politica di rilanciare la misura. Le comunicazioni potranno essere inviate dai soggetti che rilasciano il visto di conformità (CAF o professionisti abilitati) per gli interventi su unità immobiliari, oppure dagli amministratori di condominio per le parti comuni.
Cosa significa questa chiusura per il settore edilizio
La pubblicazione del modello segna un punto di non ritorno per un comparto che aveva costruito buona parte della propria crescita sul meccanismo della cessione. Le imprese che avevano adattato i propri processi alla monocultura del Superbonus si trovano oggi a fare i conti con un mercato tornato alle logiche tradizionali, dove la capacità di spesa del committente torna a essere il fattore discriminante.
I dati sulle comunicazioni di irregolarità e sulla produzione di cartelle esattoriali nel 2026 mostrano un'Amministrazione finanziaria meno aggressiva sul fronte della compliance di massa, ma il messaggio politico è inequivocabile: il tempo dei grandi incentivi a pioggia è finito. Restano attivi altri bonus edilizi, ma nessuno con la stessa combinazione di aliquota e trasferibilità che aveva reso il Superbonus un unicum nel panorama europeo.
Il vero lascito della stagione 2020-2023 non è il modello approvato oggi, ma l'enorme stock di crediti incagliati che ancora grava sui bilanci di imprese e istituti finanziari, e che continuerà a produrre contenziosi e richieste di correzione per anni.
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