Con la risposta n. 137 dell’8 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha colmato un vuoto normativo che teneva i contratti SAFE in una zona grigia, equiparandoli agli investimenti “in convertendo” e aprendo di fatto la strada alla detrazione IRPEF del 65% per chi investe in startup innovative. Non è un semplice chiarimento tecnico: è il segnale che la normativa fiscale italiana riconosce le logiche del Venture Capital moderno, abbandonando l’ancoraggio esclusivo ai conferimenti tradizionali in capitale sociale.
Il nodo normativo che la risposta n. 137 scioglie
I contratti SAFE (Simple Agreement for Future Equity) sono nati nella Silicon Valley come strumento rapido per finanziare società in fase iniziale: l’investitore versa denaro subito, senza ricevere quote, e ottiene il diritto di convertirle in equity solo al verificarsi di eventi futuri — un round successivo, un’exit. Fino a ieri, però, la normativa italiana sulle agevolazioni per le startup innovative restava ancorata a un impianto pensato per i conferimenti diretti e immediati.
L’articolo 29-bis del D.L. 179/2012 aveva già reso più appetibile lo strumento, innalzando l’aliquota dal 50% al 65% a partire dal 1° gennaio 2025. Restava il dubbio interpretativo: il SAFE è un finanziamento, un debito verso l’investitore, o un investimento patrimoniale a tutti gli effetti? L’Agenzia delle Entrate ha scelto la seconda strada: il contratto SAFE non genera un mero rapporto di credito, ma un investimento patrimoniale finalizzato alla capitalizzazione. La detrazione scatta quindi fin dal momento del versamento della somma, senza bisogno di attendere la conversione formale in azioni o quote.
Perché l’anticipo della detrazione è un punto di svolta
La tempistica della fruizione del bonus cambia il calcolo di convenienza per gli investitori. Poter detrarre il 65% già dall’anno del versamento — e non dalla futura conversione — significa ridurre drasticamente il costo del capitale immobilizzato e il tempo di recupero. In un ecosistema come quello delle startup, dove la liquidità è scarsa e il rischio di fallimento elevato, la possibilità di recuperare parte dell’investimento a brevissimo termine sposta l’asticella della propensione all’investimento.

Questo chiarimento normativo allinea l’Italia alle migliori prassi dei mercati internazionali, dove strumenti come il SAFE sono lo standard e la leva fiscale non è subordinata a formalismi societari. L’effetto atteso è un decongestionamento della fase pre-seed e seed, quella in cui le barriere burocratiche scoraggiano i business angel e i piccoli fondi.
Copertura delle perdite e holding period: la fiducia nel rischio d’impresa
Un passaggio della risposta n. 137 ha un valore sistemico: il diritto alla detrazione non decade se le somme versate tramite SAFE vengono utilizzate dalla startup per ripianare le perdite, purché siano appostate in un’apposita riserva di patrimonio. Il Fisco riconosce che la liquidità serve prima di tutto a tenere in piedi l’attività, non solo ad aumentare il capitale formale.
C’è un contrappeso: l’obbligo di detenzione minima di 3 anni (il cosiddetto holding period). Se entro questo triennio le somme vengono restituite all’investitore — per esempio con clausole di rimborso in assenza di conversione — l’agevolazione decade e il contribuente deve restituire la detrazione con gli interessi legali. È il punto di equilibrio: da un lato il Fisco legittima l’apporto di rischio, dall’altro esige una permanenza minima che escluda operazioni speculative di breve respiro.
La combinazione di questi due elementi — copertura delle perdite e vincolo triennale — configura un quadro in cui lo Stato partecipa indirettamente al rischio d’impresa senza rinunciare a presidi antielusivi. Per le startup, significa poter utilizzare la liquidità raccolta con maggiore flessibilità senza il timore di far perdere il beneficio fiscale ai propri sostenitori. Per gli investitori, significa poter contare su un regime chiaro e stabile.
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