Split payment prorogato al 2029: il contesto e i punti critici

Il Ministero dell’Economia ha confermato la proroga dello split payment senza interruzioni operative dal 1° luglio 2026. La scissione dei pagamenti IVA resterà in vigore fino al 30 giugno 2029, ma dietro la continuità tecnica si consolida un equilibrio fragile: se da un lato Bruxelles riconosce l’efficacia antievasione della misura, dall’altro le imprese fornitrici continuano a sopportare un costo occulto in termini di liquidità. Ed è proprio su questo fronte che la Commissione europea ha chiesto all’Italia un monitoraggio puntuale.

Perché lo split payment è diventato strutturale

Introdotto con la legge n. 190 del 2014, lo split payment è nato come strumento temporaneo per contrastare l’evasione IVA nelle forniture verso la Pubblica Amministrazione. Il meccanismo è semplice ma radicale: l’IVA esposta in fattura non viene incassata dal fornitore — a versarla direttamente all’Erario è il committente pubblico, che paga al fornitore il solo imponibile.

La logica è quello di un presidio antievasione che spezza il nesso tra incasso dell’imposta e obbligo di versamento, eliminando a monte il rischio che il fornitore trattenga l’IVA senza riversarla. Combinato con la fatturazione elettronica obbligatoria, il sistema permette all’Amministrazione finanziaria di incrociare i dati e intercettare anomalie con un’efficacia che le tradizionali attività di accertamento non garantirebbero.

La sottosegretaria al MEF Sandra Savino, durante le interrogazioni alla Camera del 17 giugno, ha ribadito il giudizio positivo sullo strumento proprio in termini di contrasto all’evasione e rispetto degli obblighi fiscali. Un riconoscimento politico che spiega la catena di proroghe che si è allungata per oltre un decennio.

Il quadro europeo: deroga continua e ultima chiamata

Lo split payment italiano opera in deroga alla direttiva IVA (art. 395 della direttiva 2006/112/CE) e richiede un’autorizzazione del Consiglio UE a tempo determinato. L’ultima autorizzazione, contenuta nella Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del 25 luglio 2023, scadeva il 30 giugno 2026.

La proposta di nuova deroga, adottata dalla Commissione europea il 17 giugno 2026 con la decisione COM(2026) 281 final, estende l’autorizzazione fino al 30 giugno 2029. L’esame del Consiglio UE si concluderà il 10 luglio 2026, ma gli effetti decorrono già dal 1° luglio: il MEF, con il comunicato n. 77 del 30 giugno, ha assicurato la continuità applicativa senza bisogno di tornare al regime IVA ordinario nemmeno per un giorno.

La novità politica è che Bruxelles ha segnalato come questa dovrebbe essere l’ultima estensione concessa. L’Italia aveva chiesto di arrivare fino a fine 2029, ma la Commissione ha circoscritto il termine al 30 giugno, accompagnando l’autorizzazione con una richiesta precisa: una relazione di monitoraggio sui tempi dei rimborsi IVA ai fornitori. Il messaggio è chiaro: il meccanismo può restare, ma va dimostrato che non comprime oltre misura i diritti dei contribuenti.

Il nodo liquidità per le imprese fornitrici

L’efficacia antievasione ha un prezzo, e a pagarlo sono le imprese che lavorano con la PA e con gli altri soggetti obbligati. Non incassando l’IVA, i fornitori accumulano posizioni a credito IVA strutturali. Il diritto al rimborso, pur essendo riconosciuto in via prioritaria, comporta tempi e procedure che incidono sulla liquidità aziendale.

Split payment IVA, flussi finanziari che si dividono sullo skyline del distretto degli affari italiano
Lo split payment prorogato al 2029 resta una misura efficace contro l'evasione ma pesa sulla liquidità delle imprese fornitrici.

È questo il punto su cui la Commissione europea ha acceso un faro, chiedendo all’Italia di rendicontare l’effettiva rapidità dei rimborsi. La tensione tra interesse erariale e tutela delle imprese è destinata a segnare i prossimi tre anni: se i dati mostreranno ritardi sistematici, la pressione per un superamento del meccanismo — o per una sua revisione — crescerà.

Chi resta dentro e chi è uscito dalla platea

La proroga riguarda i medesimi soggetti già obbligati. Restano dentro:

  • tutte le pubbliche amministrazioni, come individuate nell’elenco IPA (www.indicepa.gov.it)
  • gli enti e le società di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972: enti pubblici economici, fondazioni e società controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70%, società controllate dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri o da altre PA

L’elenco aggiornato è disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze e va verificato periodicamente, perché una società può entrare o uscire dalla platea da un anno all’altro.

L’unica variazione significativa riguarda le società quotate nell’indice FTSE MIB, uscite dal perimetro a partire dal 1° luglio 2025 per effetto della precedente decisione europea. Una modifica che ha ristretto il campo alle realtà a più diretto controllo pubblico, riducendo l’impatto su grandi gruppi privati quotati.

Rimangono comunque escluse dallo split payment diverse fattispecie: i contribuenti in regime forfettario e dei minimi, i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto, le operazioni già in reverse charge, le operazioni non imponibili e quelle esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale.

Un’analisi di sistema: efficacia contro costo occulto

Guardando alla sequenza delle proroghe — dal 2014 a oggi, con l’orizzonte che ora arriva al 2029 — emerge un paradosso tutto italiano. Lo split payment doveva essere una misura emergenziale, ma è diventato strutturale senza mai essere stabilizzato. L’Italia continua a chiedere deroghe a Bruxelles, e Bruxelles continua a concederle, ma con un margine di tolleranza che si sta restringendo.

Il punto critico non è l’efficacia nel contrasto all’evasione — che tutte le istituzioni coinvolte riconoscono — ma la sostenibilità per i fornitori. Se il meccanismo scarica sui creditori della PA il costo finanziario dell’anticipazione IVA, la partita si gioca sulla capacità dello Stato di restituire rapidamente quanto trattenuto. I dati sui tempi di rimborso che l’Italia dovrà presentare all’Europa saranno il vero banco di prova: se emergeranno ritardi strutturali, l’argomento antievasione potrebbe non bastare più a giustificare la deroga.

Nel frattempo, per le imprese fornitrici il messaggio operativo è netto: lo split payment resta la regola, senza interruzioni, ancora per tre anni. Chi lavora con la PA deve continuare a gestire flussi di cassa separati e crediti IVA da monitorare, con la consapevolezza che il meccanismo ha le ore contate nella sua forma attuale.

Fonti

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