Fondi pensione 2026: la vera posta in gioco dietro il nuovo tetto al 50% e le rendite flessibili

Il Dl 62/2026 ha cancellato all’ultimo minuto l’innalzamento della quota di capitale liquidabile dal 50% al 60% che la Legge di Bilancio aveva previsto. È la cartina di tornasole di una tensione che attraversa l’intera riforma della previdenza complementare partita oggi: da un lato la spinta a rendere i fondi più flessibili e attrattivi, dall’altro la necessità di preservarne la funzione previdenziale — quella per cui esistono, cioè garantire un reddito integrativo nella vecchiaia e non una maxi-liquidazione istantanea.

Il risultato è un compromesso che dice molto su come il legislatore sta ripensando il secondo pilastro pensionistico italiano.

Il dietrofront sul 60%: cosa c’è davvero

La norma originale — art. 1 comma 201 della L. 199/2025 — alzava il tetto del capitale erogabile al momento del pensionamento dal 50% al 60% del montante accumulato. Un’apertura significativa, che rispondeva a una domanda reale: molti iscritti vogliono gestire in autonomia una quota più ampia dei propri risparmi previdenziali, diffidando delle rendite vitalizie percepite come poco convenienti o troppo rigide.

Il Dl 62/2026 (decreto “Primo Maggio”, convertito dalla L. 112/2026) ha riportato il tetto al 50%. Non è un dettaglio tecnico: dietro c’è il timore che una liquidazione troppo generosa svuoti la funzione assicurativa del sistema, lasciando i pensionati con un capitale speso in pochi anni e senza copertura per la longevità. La COVIP, con la delibera del 25 giugno 2026, ha preso atto del nuovo quadro, ma ha anche dato ai fondi tempo fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i sistemi operativi — segnale che il percorso attuativo resta accidentato.

Resta intatta l’eccezione per le posizioni più piccole: se il 70% del montante simulato in rendita produce meno di 273 euro mensili (il 50% dell’assegno sociale 2026, pari a 546 euro), l’iscritto può ritirare tutto in capitale. Un caso concreto: con 15.000 euro di montante, la rendita simulata è circa 40 euro al mese, ampiamente sotto la soglia. Con 200.000 euro, invece, la rendita simulata arriva a circa 550 euro e l’eccezione non scatta.

Le nuove rendite: flessibilità reale o illusione ottica?

Qui la riforma introduce una novità strutturale. Per le forme a contribuzione definita, dal 1° luglio 2026 (con l’erogazione frazionata rinviata al 31 ottobre) diventano disponibili tre alternative alla rendita vitalizia tradizionale:

Monete d'oro e grafico previdenziale su scrivania, fondi pensione e riforma del secondo pilastro
Il nuovo tetto al 50% sulla liquidazione del capitale ridefinisce l'equilibrio tra flessibilità e funzione previdenziale dei fondi pensione.
  • Rendita a durata definita: calcolata sulla speranza di vita residua secondo le tavole ISTAT, con il montante che resta investito e può generare rendimenti aggiuntivi;
  • Prelievi liberamente determinabili: l’iscritto decide importi e tempistiche, entro limiti annuali legati alla vita attesa;
  • Erogazione frazionata: semplice rateizzazione del montante per almeno 5 anni, senza aggancio alla longevità.

Le prime due sono disponibili da oggi; la terza è stata posticipata di quattro mesi dal Dl 62/2026. Le tre modalità non sono cumulabili tra loro né con la rendita vitalizia, ma possono combinarsi con la quota liquidata in capitale.

La tassazione segue due binari distinti. Per rendita a durata definita e prelievi liberi si applica l’aliquota ordinaria della previdenza complementare: base 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al minimo del 9% dopo 35 anni. Per l’erogazione frazionata, invece, la riforma introduce un regime specifico: aliquota base del 20%, ridotta di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, fino a un massimo di 5 punti di sconto (minimo 15% dopo 35 anni). Un trattamento meno favorevole che riflette la natura meno “previdenziale” della rateizzazione pura.

La partita dei costi: perché il fondo negoziale conta

Un dato che dà la misura della posta in gioco arriva dai costi. Secondo i dati COVIP al 31 dicembre 2025, l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) medio per il comparto bilanciato è dello 0,38% nei fondi negoziali, contro l’1,44% dei fondi aperti e il 2,14% dei PIP. Su un orizzonte di 35 anni, la stessa COVIP stima che un punto percentuale di differenza nei costi annuali eroda circa il 18% del montante finale.

Con l’adesione automatica scattata oggi per i neoassunti del settore privato — TFR, contributo datoriale e contributo del lavoratore convogliati nel fondo di riferimento del CCNL, con possibilità di recesso entro 60 giorni — la scelta del veicolo previdenziale diventa cruciale. I 34 fondi negoziali italiani, che contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono 82 miliardi di euro di patrimonio, offrono costi strutturalmente inferiori e, soprattutto, danno accesso al contributo datoriale: una quota aggiuntiva di salario che la contrattazione collettiva riconosce solo a chi aderisce al fondo di categoria.

Dal 31 ottobre 2026 scatterà la possibilità di trasferire la posizione a un altro fondo mantenendo il contributo del datore di lavoro. I sindacati e le associazioni datoriali hanno già annunciato che i CCNL saranno adeguati per vincolare il contributo all’adesione al fondo negoziale. Senza quell’ancoraggio, la portabilità rischierebbe di dirottare i flussi verso prodotti più costosi, erodendo il risparmio previdenziale dei lavoratori.

Il pubblico impiego resta fuori

Un’assenza che pesa: le nuove prestazioni flessibili non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La CGIL ha già dichiarato che lavorerà per estendere le novità anche al settore pubblico, ma al momento i dipendenti statali restano ancorati al vecchio regime. In un sistema che conta centinaia di migliaia di lavoratori pubblici iscritti alla previdenza complementare, l’esclusione crea un doppio binario che potrebbe generare pressioni per un allineamento futuro.

Il compromesso raggiunto tra spinta alla flessibilità e tutela della funzione previdenziale non è neutro: premia chi resta nel perimetro dei fondi negoziali, disciplina con maggiore cautela fiscale le opzioni più liquide, e lascia volutamente fuori dall’equazione il lavoro pubblico. Non è la rivoluzione annunciata a inizio anno, ma ridisegna il perimetro di scelta per milioni di lavoratori che da oggi, con l’adesione automatica, entrano nel sistema senza averlo chiesto — e che nei prossimi decenni dovranno decidere come uscirne.

Fonti

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