La guida pubblicata il 26 giugno 2026 dall'Agenzia delle Entrate non è solo un manuale operativo per la dichiarazione dei redditi. È la prima occasione in cui il nuovo art. 16-ter del TUIR — introdotto dalla legge di bilancio 2025 e applicabile per la prima volta alle spese sostenute nel 2025 — produce effetti concreti sui contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. La norma non è un ritocco tecnico: è una scelta strutturale che ridisegna il confine tra detrazione come diritto generale e agevolazione come misura selettiva, calibrata in funzione del reddito e dei carichi familiari.
Una riforma pensata per la progressività, non per i piccoli aggiustamenti
La logica dell'art. 16-ter TUIR è esplicitamente perequativa: chi guadagna di più detrae meno, chi ha figli a carico mantiene un margine più ampio. Il meccanismo traduce questa filosofia in numeri precisi. Per i redditi tra 75.001 e 100.000 euro, l'importo base su cui calcolare il plafond è 14.000 euro; oltre i 100.000 euro scende a 8.000 euro. A questo importo si applica un coefficiente che cresce con i figli fiscalmente a carico: 0,5 in assenza di figli, 0,7 con un figlio, 0,85 con due, fino a 1 con tre o più figli (o almeno un figlio con disabilità).
| Reddito | Base | 0 figli | 1 figlio | 2 figli | ≥3 figli / 1 con disabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.001–100.000 € | 14.000 € | 7.000 € | 9.800 € | 11.900 € | 14.000 € |
| Oltre 100.000 € | 8.000 € | 4.000 € | 5.600 € | 6.800 € | 8.000 € |
Il risultato pratico: un contribuente con reddito di 88.000 euro e due figli può detrarre fino a 11.900 euro di oneri (14.000 × 0,85), mentre lo stesso contribuente senza figli si ferma a 7.000 euro (14.000 × 0,5). La differenza di quasi 5.000 euro non è casuale — la norma riconosce che i carichi familiari, non il reddito da solo, definiscono la capacità contributiva reale.
Le esclusioni rivelano le priorità politiche della riforma
Non tutte le detrazioni rientrano nel computo del plafond. Le spese sanitarie (art. 15, co. 1, lett. c), TUIR) sono escluse esplicitamente: la detrazione del 19% su visite, farmaci e prestazioni specialistiche non subisce alcun taglio legato al reddito. Stessa cosa per le detrazioni forfetarie — come quella di 1.100 euro per il mantenimento dei cani guida di persone non vedenti — e per gli investimenti in start-up e PMI innovative.
La scelta di esonerare la sanità è la più significativa sul piano della coerenza sistemica: dove la spesa privata in salute supplisce spesso all'offerta pubblica, tagliare quella detrazione avrebbe prodotto un impatto difficile da sostenere politicamente.
C'è poi la clausola transitoria, che tutela le decisioni economiche già prese: rimangono fuori dal plafond i mutui contratti entro il 31 dicembre 2024, i premi assicurativi da contratti precedenti alla stessa data e le rate edilizie relative a spese sostenute prima del 2025. Chi sta ancora detraendo le quote di una ristrutturazione del 2022 o di un ecobonus del 2023 non vede quei rimborsi conteggiare nel nuovo tetto. L'esclusione vale per l'intero residuo di detrazioni distribuito negli anni successivi.

Spese edilizie 2025: nel plafond conta la rata, non l'importo totale
Per le spese edilizie sostenute dal 1° gennaio 2025, l'art. 16-ter ha adottato un criterio con impatti operativi significativi: nel calcolo del plafond annuale entra solo la rata annuale, non la spesa complessiva. Un contribuente che ha sostenuto 90.000 euro per una ristrutturazione con detrazione del 36%, ripartita in dieci quote, inserisce nel conteggio del tetto solo 9.000 euro (un decimo) per l'anno 2025.
Questo evita che una singola operazione immobiliare consumi in un anno l'intero plafond, rendendo inutilizzabili tutte le altre agevolazioni. È un criterio di equità longitudinale: il peso fiscale si distribuisce nel tempo, non si scarica tutto al momento della spesa.
Il meccanismo si stringe: la direzione di marcia verso il 2026 e oltre
La riforma del 2025 non è l'approdo finale. La legge di bilancio 2026 (art. 1, co. 4, L. 199/2025) ha già inserito nell'art. 16-ter un nuovo comma 5-bis: a partire dall'anno d'imposta 2026, i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro subiranno un'ulteriore riduzione di 440 euro sulla detrazione complessiva già determinata. Resteranno escluse da questo taglio aggiuntivo le spese sanitarie, le erogazioni liberali ai partiti politici e i premi assicurativi per eventi calamitosi.
Per chi si trova tra 120.000 e 240.000 euro di reddito, al tetto ex art. 16-ter si aggiunge già una seconda limitazione prevista dall'art. 15, co. 3-bis TUIR: le due norme operano in sequenza. A 240.000 euro, alcune detrazioni si azzerano completamente.
La guida dell'Agenzia delle Entrate — frutto del lavoro del tavolo tecnico con la Consulta nazionale dei CAF e composta da 12 fascicoli tematici più una parte generale — è lo strumento di traduzione operativa di scelte politiche già fissate in legge. La nuova casella "Riordino delle detrazioni non automatizzato" nel Quadro RP del Modello Redditi PF 2026 (e nel Quadro E del 730/2026) riflette questa complessità: il contribuente può scegliere autonomamente quali oneri imputare al calcolo del plafond, ma resta vincolato ai limiti di legge. Una scelta da non compiere superficialmente.
Il trend è inequivocabile: ogni legge di bilancio stringe ulteriormente lo spazio delle detrazioni man mano che il reddito sale. Le scelte finanziarie del 2025 e del 2026 — mutui, ristrutturazioni, polizze — produrranno i loro effetti fiscali dentro un sistema che diventa ogni anno più selettivo, e la dichiarazione 2026 ne è solo il primo capitolo.
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