Dal 1° luglio 2026 chi inizia a lavorare e non sceglie esplicitamente dove destinare il TFR si ritroverà automaticamente iscritto a un fondo pensione complementare. La Legge di Bilancio n. 199/2025 ha trasformato la non-decisione in adesione: non è un aggiustamento tecnico ma un ribaltamento della logica di base del sistema, che per decenni aveva fatto dell'adesione volontaria il suo punto di partenza. Capire perché questa riforma è strutturale richiede di guardare ai meccanismi, non solo ai numeri.
Il silenzio diventa adesione: come funziona l'opt-out
L'automatismo opera a cascata. Chi è assunto dopo il 1° luglio ha 60 giorni per manifestare una scelta attiva; chi era già in forza alla stessa data ha 6 mesi. In assenza di dichiarazione, il TFR confluisce nel fondo pensione previsto dagli accordi collettivi applicati in azienda. Se i fondi disponibili sono più di uno, prevale quello con il maggior numero di iscritti tra i dipendenti. Se mancano accordi collettivi, la destinazione finale è il fondo Cometa, forma pensionistica residuale individuata per legge.
Due dettagli completano il quadro: la rinuncia all'adesione automatica è revocabile — il lavoratore può rientrare nel sistema in un secondo momento — e il trasferimento della posizione maturata verso un'altra forma pensionistica è possibile solo dopo 2 anni di permanenza. Chi ha una retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale INPS è esonerato dall'obbligo contributivo a proprio carico.
La curva fiscale: dal 20% al 15% in trent'anni
Le prestazioni erogate in forma frazionata sono soggette a una ritenuta base del 20%. L'aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione che supera il quindicesimo, con un tetto di riduzione di 5 punti percentuali. Il calcolo è diretto: 5 punti ÷ 0,25 punti/anno = 20 anni oltre il quindicesimo, ovvero 35 anni di iscrizione complessiva per raggiungere l'aliquota minima del 15%.
L'incentivo è costruito su orizzonti generazionali. La parallela revisione della soglia di prelievo in capitale — dal 50% al 60% del montante accumulato — compensa con maggiore flessibilità in uscita l'impegno richiesto durante l'accumulo. La clausola di salvaguardia tutela i montanti più piccoli: se il 70% del montante finale genera una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS, l'intero importo può essere liquidato in capitale.

Le soglie aziendali: una riduzione programmata fino al 2032
Sul versante delle imprese, la riforma ridefinisce l'obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS con una progressione già iscritta in legge:
| Periodo | Soglia dipendenti (media annua) |
|---|---|
| 2026-2027 | ≥ 60 addetti |
| 2028-2031 | ≥ 50 addetti |
| Dal 1° gennaio 2032 | ≥ 40 addetti |
Questo schema è uno degli elementi più rivelatori dell'impianto normativo: le soglie future sono già fissate, segnalando che l'ampliamento del perimetro è programmato, non eventuale. Il passaggio dal criterio statico alla media annua dei lavoratori nell'anno solare precedente rende la soglia più robusta alle fluttuazioni stagionali e ai contratti a termine. Per i dipendenti che hanno scelto di mantenere il TFR in azienda, nulla cambia sul piano pratico: è il datore a versare all'INPS, non il lavoratore.
Sul piano operativo, le aziende con almeno 60 dipendenti hanno tempo fino al 16 luglio 2026 per versare i primi sei mesi di TFR al Fondo di Tesoreria — termine prorogato rispetto al 16 maggio inizialmente previsto. Il codice causale da indicare nel flusso Uniemens è "CF05".
Una riforma costruita sulla non-decisione
Tre meccanismi si combinano per orientare il sistema verso l'adesione diffusa: l'automatismo opt-out, che converte il silenzio in iscrizione; la curva fiscale che premia esclusivamente la permanenza ultratrentennale; e i comparti life-cycle, che per chi aderisce in modo automatico sostituiscono il comparto esclusivamente garantito con percorsi di investimento calibrati sull'età anagrafica e sull'orizzonte temporale dell'iscritto.
Un aspetto operativo rimane irrisolto a meno di due settimane dalla scadenza: il modello TFR2 aggiornato — il documento formale che i datori devono consegnare ai nuovi assunti — non è ancora disponibile, perché il relativo decreto ministeriale non è stato pubblicato. Il Ministero del Lavoro ha indicato che nel frattempo è ammessa una dichiarazione scritta in forma libera. La norma è in vigore; la macchina documentale è in ritardo.
Fonti
- Le novità della Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare
- TFR: cosa cambia dal 1° luglio 2026
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