La partita sulla Rottamazione quinquies dei tributi locali si chiude il 31 luglio 2026, ma il dato che sta emergendo dalle delibere comunali è più politico che tecnico: l’adesione alla sanatoria non è affatto uniforme. Mentre Roma, Napoli e Genova hanno già detto sì, Milano e Firenze hanno scelto di restare fuori. Il risultato è un’Italia fiscale a macchia di leopardo, dove la possibilità di definire in modo agevolato vecchi debiti su IMU, TARI e multe dipende dal municipio di residenza. Un esito che trasforma una norma pensata per alleggerire i carichi in un test sull’autonomia degli enti locali e sulla loro reale capacità di riscossione.
La genesi normativa: dal DL 38/2026 alla Legge 113, un percorso a tappe forzate
La definizione agevolata per i carichi locali nasce dall’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2026. La norma estende la Rottamazione quinquies, già attiva per i debiti statali, ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con l’esclusione dei debiti da condanna della Corte dei Conti.
La scadenza per i Comuni non è stata lineare: fissata inizialmente al 30 giugno, è stata poi spostata al 31 luglio dalla Legge n. 113/2026, che ha convertito il DL n. 63/2026. Una dilazione che ha dato agli enti qualche settimana in più per valutare l’impatto dell’adesione sui propri bilanci. Ogni Comune deve adottare un provvedimento formale, pubblicarlo sull’albo pretorio e trasmetterlo via PEC ad AdER utilizzando il modello disponibile nella sezione “Enti creditori”. Senza quel passaggio, i contribuenti di quel territorio non troveranno alcun carico definibile a proprio nome.
Carichi AdER e riscossione in proprio: il doppio binario che complica la partita
La distinzione più rilevante per capire la portata effettiva della misura è quella tra carichi affidati ad AdER e tributi gestiti direttamente dal Comune o da un concessionario privato. La Rottamazione quinquies si applica soltanto ai primi. Per i secondi, la Legge di Bilancio 2026 riconosce agli enti la facoltà di introdurre una definizione agevolata autonoma, con regole e scadenze decise localmente.
Un contribuente può quindi trovarsi con tre situazioni diverse per debiti verso lo stesso Comune: una vecchia TARI rottamabile perché affidata ad AdER, un accertamento più recente sanabile solo se il municipio ha varato un proprio regolamento, e una multa gestita da un concessionario privato che resta fuori da entrambe le misure. Roma Capitale ha attivato entrambi i canali con un unico atto – la deliberazione assembleare n. 98 del 4 giugno 2026 – offrendo ai cittadini due strade distinte. La complessità operativa per chi deve orientarsi è evidente, ed è un prezzo che il legislatore ha accettato pur di preservare l’autonomia impositiva locale.
La mappa delle adesioni: Napoli scommette 2,19 miliardi, Milano e Firenze restano fuori
L’elenco delle città capoluogo che hanno deliberato l’adesione mostra un baricentro spostato al Centro-Sud. Al Nord, solo Genova e Venezia figurano tra le grandi città che hanno scelto di applicare la sanatoria. Al Centro e al Sud la partecipazione è molto più ampia:

- Roma
- Napoli
- Palermo
- Bari
- Reggio Calabria
- L’Aquila
- Ancona
- Catania
A queste si sommano decine di capoluoghi di provincia e Comuni minori. Milano e Firenze, al contrario, hanno scelto di non aderire.
I numeri in gioco sono ingenti. A Napoli, il Consiglio comunale ha approvato l’adesione con delibera n. 64 del 5 giugno 2026, e il magazzino crediti affidato ad AdER ammonta a circa 2,19 miliardi di euro. Di questi, 1,502 miliardi riguardano sanzioni del Codice della Strada e 600 milioni entrate tributarie. Sono cifre sproporzionate rispetto alla capacità di recupero ordinaria, e verosimilmente spiegano perché per un ente con un arretrato di queste dimensioni la rottamazione non sia una scelta ma una necessità di bilancio.
La finestra per i contribuenti si aprirà dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con pagamenti dilazionabili fino a 54 rate bimestrali da un minimo di 100 euro ciascuna, a partire dal 31 marzo 2027. Un arco temporale lungo, pensato per massimizzare l’adesione e ridurre i rischi di decadenza.
Perché l’autonomia comunale diventa una frattura nell’equità fiscale
La decisione di subordinare l’applicazione della Rottamazione quinquies alla volontà dei singoli Comuni ha una ragione giuridica precisa: i tributi locali sono entrate proprie degli enti, e il legislatore statale non può disporne unilateralmente senza invadere l’autonomia costituzionalmente garantita. Ma l’effetto pratico è una disuguaglianza orizzontale tra contribuenti. Un cittadino con debiti verso il Comune di Roma potrà sanare la propria posizione cancellando sanzioni e interessi; uno con debiti verso il Comune di Milano, a parità di comportamento fiscale pregresso, no. Non è una differenza tecnica: è un trattamento differenziato che tocca il principio di equità del prelievo.
Il carico da 2,19 miliardi del solo Comune di Napoli dà la misura della posta in gioco: per molti enti la rottamazione non è una concessione, ma l’unico strumento realistico per incassare qualcosa da crediti in gran parte inesigibili. I Comuni che non aderiscono scommettono implicitamente sulla tenuta del proprio sistema di riscossione ordinario, oppure valutano che l’impatto della sanatoria sul gettito corrente non sia compensato dai flussi in entrata. In entrambi i casi, la partita è più finanziaria che ideologica.
Un elemento spesso trascurato è il trattamento asimmetrico delle multe stradali. Anche quando il Comune aderisce, la sanzione principale resta dovuta per intero: la rottamazione abbatte soltanto interessi, maggiorazioni e aggio. Il che significa che l’effetto di sconto reale è molto più contenuto per le contravvenzioni rispetto a IMU e TARI. Considerando che a Napoli le multe rapprepresentano oltre due terzi del magazzino crediti, la sanatoria avrà un impatto finanziario netto per le casse comunali più basso di quanto le cifre nominali lascerebbero immaginare.
La vera posta in gioco della scadenza del 31 luglio non è tanto l’adesione in sé, quanto il modello di federalismo fiscale che emerge: un sistema in cui lo Stato mette a disposizione lo strumento, ma ogni ente decide se e come usarlo. Con il risultato che l’Italia delle cartelle diventa, ancora una volta, l’Italia delle differenze territoriali.
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