Dal 16 settembre 2026 le nuove rateazioni dei contributi INPS costano il 4,65% annuo e le omissioni contributive l'8,15%. L'aumento non è una decisione dell'Istituto: è l'effetto automatico del rialzo di 25 punti base deciso dalla BCE il 10 settembre, che ha portato il tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema al 2,65%. La circolare INPS n. 98 dell'11 settembre 2026 recepisce quel parametro. La ragione sta in una catena normativa che lega da anni i debiti contributivi alla politica monetaria europea, e in un correttivo che ne ha contenuto il costo.
L'automatismo che lega i contributi INPS al tasso BCE
L'aggiornamento dei tassi INPS non è discrezionale. L'articolo 116 della legge n. 388/2000, come modificato dall'articolo 30, comma 1, del DL n. 19/2024 (convertito con la legge n. 56/2024), fissa il meccanismo: interessi di dilazione, di differimento e sanzioni civili seguono il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, l'ex TUR.
Quando la BCE muove quel tasso, l'INPS deve adeguare i propri parametri. È accaduto il 10 settembre 2026, con il rialzo di un quarto di punto che ha portato il riferimento dal 2,40% al 2,65%. La decorrenza fissata dalla circolare è il 16 settembre 2026. Il meccanismo spiega perché nessun governo o ministero compare nella genesi della misura: l'aumento è tecnico, non politico.
Rateazioni e differimenti: il tasso sale al 4,65%
Per chi chiede una rateazione dal 16 settembre 2026, l'interesse di dilazione sale al 4,65% annuo. Lo stesso valore vale per i differimenti, i provvedimenti con cui l'INPS autorizza il rinvio del termine di versamento: in questo caso la misura si applica dalla contribuzione relativa ad agosto 2026.
Il 4,65% deriva dal tasso BCE del 2,65% maggiorato di due punti. Il dettaglio conta, e lo ricostruisce pmi.it: la maggiorazione ridotta è prevista dall'articolo 14 del DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, che l'ha portata da sei a due punti. Con la vecchia regola, lo stesso tasso BCE avrebbe prodotto un interesse di dilazione dell'8,65% (2,65 + 6): il taglio vale quattro punti percentuali in meno.
Il calcolo aiuta a leggere l'aumento. Il tasso precedente era il 4,40% (2,40% di BCE più due punti), quello nuovo è il 4,65%. La differenza è di 0,25 punti, esattamente il rialzo BCE: la variazione viene trasferita per intero, senza oneri ulteriori aggiunti dall'Istituto. Chi aveva un piano già notificato o emesso con il 4,40% non subisce ricalcoli.

Le condizioni della dilazione restano quelle note:
- fino a 36 rate mensili per debiti contributivi fino a 500mila euro;
- fino a 60 rate per importi superiori, in presenza di una temporanea difficoltà economico-finanziaria;
- revoca della dilazione con il mancato o parziale pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive.
Sanzioni civili dal 16 settembre: la tabella completa
Per le omissioni contributive la sanzione ordinaria sale all'8,15% annuo, pari al tasso base del 2,65% più una maggiorazione di 5,5 punti. Il conto cambia molto in base al comportamento del contribuente: il ravvedimento spontaneo resta l'opzione più leggera, mentre l'evasione accertata segue regole diverse.
| Fattispecie | Aliquota dal 16 settembre 2026 |
|---|---|
| Interesse di dilazione e differimento | 4,65% |
| Omissione contributiva ordinaria | 8,15% (2,65% + 5,5 punti) |
| Ravvedimento entro 120 giorni | 2,65% |
| Evasione contributiva ordinaria | 30% (max 60% dei contributi) |
| Denuncia spontanea di evasione, pagamento entro 30 giorni | 8,15% |
| Denuncia spontanea di evasione, pagamento tra il 31° e il 90° giorno | 10,15% |
| Procedure concorsuali, omissione | 2,65% |
| Procedure concorsuali, evasione | 4,65% |
Chi regolarizza un'omissione entro 120 giorni, in unica soluzione e prima di contestazioni, paga il solo 2,65%, senza maggiorazione. Per l'evasione contributiva — denunce omesse o non veritiere, occultamento di rapporti e retribuzioni — la sanzione ordinaria resta al 30% annuo, con un tetto del 60% dei contributi dovuti; la denuncia spontanea entro dodici mesi abbassa l'aliquota all'8,15% se il versamento avviene entro 30 giorni, al 10,15% se avviene tra il 31° e il 90°.
Procedure concorsuali e il confronto con l'interesse legale
Nelle procedure concorsuali la riduzione delle sanzioni segue un parametro diverso: la misura minima si àncora al tasso BCE, che con il 2,65% supera l'interesse legale dell'1,60% vigente per il 2026 dal 1° gennaio. Per l'omissione la sanzione ridotta è pari al 2,65%; per l'evasione sale al 4,65%, cioè tasso BCE più due punti. La riduzione resta subordinata al pagamento integrale dei contributi e delle spese.
Esiste poi il caso dell'omesso versamento dovuto a incertezze interpretative: qui sono dovuti unicamente gli interessi legali dell'1,60% annuo, purché il pagamento avvenga entro i termini fissati dall'ente impositore. È il trattamento più leggero del sistema, e dipende dalla natura del ritardo, non dalla sua durata.
Chi ha debiti contributivi paga più il ritardo del rialzo BCE
Letta in cifre, la stretta è meno lineare di quanto sembri. L'aumento del tasso BCE pesa 0,25 punti sul 4,40% precedente, cioè il 5,7% in più (0,25 diviso 4,40). Molto più incisiva è la forbice tra regime ordinario e ravvedimento: l'8,15% dovuto per un'omissione è più del triplo del 2,65% che paga chi si regolarizza entro 120 giorni. La maggiorazione di 5,5 punti, da sola, vale oltre due volte il tasso base (5,5 diviso 2,65).
La conseguenza pratica cambia la gerarchia delle priorità. Conta più la tempestività della regolarizzazione che il rialzo BCE in sé: un ritardo sanato spontaneamente resta conveniente, un'omissione che sfugge al ravvedimento arriva a costare tre volte tanto. E i piani già in essere al 4,40% restano la posizione migliore, perché nessun ricalcolo li tocca.
Fonti
- aumento per rateazioni e sanzioni | Dottrina Per il Lavoro
- Lamiafinanza.it
- Informazionefiscale.it
- Pmi.it
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