Il decreto n. 134 firmato il 5 ottobre 2026 chiude un percorso iniziato con l'articolo 14 del decreto-legge n. 159/2025: legare gli incentivi contributivi alle assunzioni alla pubblicazione preventiva della vacancy sul SIISL. Dopo otto mesi di fase sperimentale, l'obbligo a regime partirà il 1° dicembre. Non è un adempimento in più da spuntare: è il pezzo che manca a un sistema pensato per rendere tracciabile ogni euro di sgravio.
Dal reinserimento lavorativo allo snodo degli incentivi
Il SIISL è il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, piattaforma digitale istituita presso il Ministero del Lavoro e realizzata dall'INPS per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. È nato nell'ambito delle politiche attive rivolte ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, poi esteso progressivamente alle imprese.
La novità non è tecnica, è di funzione. Con l'articolo 14 del decreto-legge n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025, il SIISL diventa il canale attraverso cui collegare le offerte di lavoro alle assunzioni per le quali vengono richiesti incentivi contributivi finanziati con risorse pubbliche. Il duplice obiettivo dichiarato è migliorare la trasparenza delle assunzioni agevolate e consentire maggiore tracciabilità tra posizione lavorativa disponibile, lavoratore assunto e beneficio utilizzato. Il decreto del Ministero del Lavoro n. 134 del 5 ottobre 2026 — già firmato, in attesa di registrazione e pubblicazione ufficiale — attua quella previsione e ne definisce le modalità.
Un obbligo che doveva partire ad aprile: il nodo delle date
Qui emerge il primo paradosso. Dal punto di vista normativo, l'obbligo di passare dal SIISL introdotto dall'articolo 14, comma 5 del decreto-legge n. 159/2025 è previsto con decorrenza dal 1° aprile 2026. La disciplina attuativa, però, è arrivata solo con il decreto firmato il 5 ottobre 2026, che fissa al 1° dicembre l'avvio del regime ordinario.
Nel frattempo il Ministero del Lavoro, con una comunicazione del 30 marzo 2026, aveva chiarito che durante il periodo sperimentale — dal 1° aprile al 30 novembre 2026 — la pubblicazione preventiva o contestuale delle offerte non rappresentava una condizione essenziale per ottenere gli incentivi contributivi. Otto mesi di sperimentazione, quindi, e otto mesi di distanza tra la data fissata dalla norma e l'avvio effettivo dell'obbligo preventivo. Dalla firma del decreto all'avvio dell'obbligo restano poi 57 giorni: dal 5 ottobre al 1° dicembre, contando i 26 giorni residui di ottobre, i 30 di novembre e il primo giorno di dicembre. Poco meno di due mesi di preavviso operativo per chi deve riscrivere le procedure di assunzione.
Il raccordo tra vacancy, UNILAV e UniEmens
Il nuovo sistema punta a legare la posizione pubblicata sul SIISL alla comunicazione obbligatoria di assunzione e ai dati contributivi trasmessi all'INPS. Lo strumento è un identificativo della posizione lavorativa, l'ID vacancy. Durante la fase sperimentale la sua indicazione nel flusso UniEmens/PosContributiva era facoltativa — come illustrato dal messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026 — e con il passaggio al regime ordinario diventa necessaria, seguendo specifiche tecniche e istruzioni operative.
Le comunicazioni UNILAV continuano invece a essere trasmesse attraverso i consueti sistemi regionali, come chiarito dal Ministero del Lavoro: la pubblicazione della vacancy non sostituisce la comunicazione obbligatoria di assunzione, che resta un adempimento distinto. Un secondo paletto arriva dalla circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026: la pubblicazione della vacancy riguarda le nuove assunzioni, non le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, per l'agevolazione esaminata.

Sul fronte dei candidati, la piattaforma metterà a disposizione del datore di lavoro e degli intermediari i curriculum vitae di chi risponde ai requisiti per fruire dei benefici contributivi, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 174 del 21 novembre 2024.
Dicembre o aprile? Il punto su cui le fonti divergono
Le ricostruzioni giornalistiche non concordano sul significato temporale del decreto. Lavoro e Diritti e IPSOA collocano l'avvio dell'obbligo di pubblicazione preventiva al 1° dicembre 2026, con il periodo precedente gestito come fase sperimentale. Informazione Fiscale legge invece il provvedimento in senso retroattivo: la decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 14, comma 5 non sarebbe cambiata rispetto al 1° aprile 2026, e il decreto si limiterebbe ad ammettere l'inserimento ex post della posizione lavorativa per le assunzioni comprese tra il 1° aprile e il 30 novembre.
Alla base della divergenza c'è l'articolo 3 del decreto attuativo, che in via sperimentale ammette per quel periodo la pubblicazione "anche successivamente all'assunzione". L'allegato tecnico precisa che l'inserimento successivo permette di generare l'ID posizione di lavoro, da usare per fruire del beneficio tramite UniEmens. Una parte delle istruzioni specifica poi che la pubblicazione ha in questo caso finalità statistica e di monitoraggio, oltre che di ricorso alla decontribuzione. Da qui la lettura di Informazione Fiscale: non un rinvio dell'obbligo, ma una deroga sulle modalità. Lavoro e Diritti, dal canto suo, avverte che la mancata pubblicazione preventiva non rende automaticamente a rischio gli incentivi già fruiti, e invita ad attendere indicazioni operative definitive.
Cosa cambia davvero per imprese e consulenti
Il punto di svolta è il passaggio da un controllo ex post a un controllo ex ante. A nostro avviso, finora il diritto allo sgravio si verificava sulle caratteristiche del lavoratore assunto; dal 1° dicembre serve anche la prova che la posizione fosse pubblicata prima dell'assunzione. Se l'ID vacancy, il flusso UniEmens e l'UNILAV sono allineati, ogni singola agevolazione lascia una traccia digitale ricostruibile: è questo il vero effetto sistemico del decreto, più dell'onere amministrativo in sé.
Non cambia invece la libertà di scelta del datore di lavoro. Non sarà obbligatorio assumere un lavoratore individuato attraverso il SIISL: le aziende potranno continuare a selezionare personale con candidature spontanee, agenzie per il lavoro o selezioni interne, purché la posizione venga pubblicata sulla piattaforma quando si intende beneficiare di un incentivo soggetto al nuovo obbligo. La mancata osservanza, in assenza di istruzioni definitive, potrebbe compromettere il riconoscimento del beneficio anche a fronte di un lavoratore con tutti gli altri requisiti.
Per consulenti e studi professionali diventa quindi essenziale presidiare nuove verifiche: accesso al SIISL e deleghe agli intermediari, individuazione delle assunzioni agevolate, pubblicazione preventiva, conservazione dell'ID vacancy, coerenza dei dati tra SIISL, UNILAV e UniEmens.
La posta in gioco non è la piattaforma, è la tenuta del sistema degli sgravi. Con più tracciabilità lo Stato può misurare l'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche; con meno margine di errore procedurale, le imprese devono anticipare un controllo che, in sostanza, fino a ieri arrivava — se arrivava — dopo l'assunzione.
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